Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare  effettivo!
Scritto da Davide Giampietri il 1 novembre 2011
 
Dai   verbali  di  constatazione  sorti  a  seguito  dei  controlli  effettuati  dalla  G.d.f.  nei  confronti  dei  professionisti  sugli 
adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo. 
In questo breve articolo analizziamo sinteticamente due casi esemplari per capire come procedere correttamente.
Vi riporto un  estratto  di verbale a titolo esemplificativo. Come vedete testimonia al  punto  b) il  problema che  stiamo 
affrontando: “non risulta che sia stato identificato il TITOLARE EFFETTIVO.
Secondo quanto previsto dalla lett. u) co. 2 dell’art. 1 del decreto per titolare effettivo si intende:
- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; 
- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza:
   possiedono o controllano tale entità; 
   ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto.
Durante l’identificazione di un cliente società o ente giuridico il professionista ha l’obbligo quindi di analizzare la struttura
di  proprietà  e  di  controllo  del  cliente  sino  ad  individuare  la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche  che  in  ultima  istanza 
controllano  o  possiedono  il  cliente  tenendo  in  considerazione  l’intera  catena  di  controllo  anche  se  l’operato  del 
professionista  per  individuare  il  titolare  effettivo  di  una  prestazione  e/o  operazione  non  può  essere  assimilabile 
all’attività investigativa tipica degli organi di polizia giudiziaria.
Per quanto attiene alla catena di controllo l’art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/2007, stabilisce che nel caso in cui il 
cliente sia una società  per titolare effettivo s’intende:
“la  persona  fisica  o  le  persone  fisiche  che  –  attraverso  il  possesso  o  il  controllo  diretto  o  indiretto  di  una  
percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite 
azioni al portatore, raggiungano il 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale criterio 
non  si  applica  nel  caso  di  una  società  ammessa  alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato  e  sottoposta  a 
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.”
Ma come bisogna procedere quindi?
Detto  che  i  dati  da raccogliere  per  la  verifica  dell’identità del titolare effettivo sono i  medesimi del cliente 
persona fisica, vediamo alcune ipotesi.
Caso n.1
In  data  1  gennaio  2011  la  Società  “Alfa  S.r.l.”  attraverso  il  proprio  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  Sig. 
Giovanni  Bianchi  conferisce  al  Dott.  Davide  Giampietri  commercialista  di  Padova  l’incarico professionale per  la tenuta 
della contabilità.  La compagine sociale della Società è così composta:
Socio B persona fisica titolare del 5% 
Socio C persona fisica titolare del 25%
Socio D persona fisica titolare del 70%
Soluzione n.1
Il  professionista   una   volta  identificato   il   cliente-società   (così   come  esposto   nelle  pagine  precedenti)   dovrà 
contestualmente procedere all’identificazione del titolare effettivo.
Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni dell’allegato tecnico al decreto, il titolare effettivo sarà il Socio D in 
quanto detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.
Caso n. 2
In  data  1  gennaio  2011  la  Società  “Beta  S.r.l”.  attraverso  il  proprio  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  Sig. 
Giovanni Bianchi conferisce  al Dott.  Davide Giampietri  commercialista  di Padova  l’incarico professionale per  la tenuta 
della contabilità.  La compagine sociale della Società è così composta:
Socio B persona fisica titolare del 5% 
Socio C persona giuridica titolare del 25%
Socio D persona giuridica titolare del 70%
Soluzione n.2 
Nel caso di specie, è nuovamente il Socio D a possedere la quota del 25% più uno, (che ricordo ancora essere il criterio 
fornito dalla relazione di accompagnamento al decreto per identificare il titolare effettivo di una società) ma essendo il 
Socio D una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine sociale di 
D.
Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:
Socio G persona fisica al 50% 
Socio H persona fisica al 40% 
Socio I persona fisica al 10%
i  titolari  effettivi  della  Società  “Beta  S.r.l.”  risulteranno  essere  i  soci  persone  fisiche  G  e  H  in  quanto 
controllano la società “Gamma” S.r.l. tramite la loro quota di partecipazione sociale (che raggiunge e supera il 25% più 
uno) della Società D, detentrice del  70% della “Beta S.r.l.”
 


				