Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98 - Il termine di perenzione è stato ridotto da tre anni a due anni

 

Fonte: Il Sole 24 Ore 15/07/2011

Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento (articolo 10, commi 8-10).

Disposizioni modificative della disciplina sui termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente. Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i cosiddetti residui), analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente. Prevista la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni. Modificata la disciplina (articolo 3, comma 39, della Finanziaria 2008, legge 244/2007, che reca le modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo.  

 

 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n.155 del 6-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

Art. 10  Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa pubblica

................. 

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i  commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

    "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  e'

stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in

bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi successivi.

    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad

esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio

precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

    Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima  annualita'  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con

l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del  personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del  fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la  legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella

competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale  dell'autorizzazione medesima.".

  9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,  e' sostituito dal seguente:

    "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare

delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del  comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni  interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare  degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento  dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla  eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.

L'utilizzazione del  fondo  e'  disposta  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".

  10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme  che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del

personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al fondo per le aree sottoutilizzate.