Fonte: Il Sole 24 Ore 15/07/2011
Disposizioni sui residui: riduzione del termine di perenzione, procedura di ricognizione e abrogazione delle norme sulla conservazione dei residui di stanziamento (articolo 10, commi 8-10).
Disposizioni modificative della disciplina sui termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, nonché abrogazioni di norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Dispone la riduzione del termine per la perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente. Viene ridotto da tre a due anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale (ossia il termine di iscrizione in bilancio delle somme di conto capitale impegnate ma non pagate nel corso degli esercizi precedenti, i cosiddetti residui), analogamente a quanto già previsto per i residui passivi di parte corrente. Prevista la soppressione della disposizione che consentiva, per i residui di spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi, di essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui era stato iscritto il relativo stanziamento. Anche per tali residui, pertanto, il termine di perenzione viene portato a due anni. Modificata la disciplina (articolo 3, comma 39, della Finanziaria 2008, legge 244/2007, che reca le modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e le modalità di successivo utilizzo.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n.155 del 6-7-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica
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8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad
esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella
competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.".
9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e' sostituito dal seguente:
"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".
10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del
personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.