Nei provvedimenti rilasciati in ritardo, a istanza di parte, deve essere indicato il termine stabilito dalla normativa vigente per provvedere e quello effettivamente impiegato.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 2
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9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato
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