Solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, “Non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 19387/2012, respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile