QUINTO CONTO ENERGIA
Decreto 5 Luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n.159 del 10/7/2012)
Art. 12 (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
Art 19 (Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici) L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUARTO CONTO ENERGIA
DECRETO 5 MAGGIO 2011 (Gazzetta ufficiale del 12/5/2011)
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale (ossia contributi per la realizzazione dell'impianto, a prescindere dalla sua produzione energetica, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW (cioè impianti fino a 20 kWp, ndr);
b) contributi in conto capitale (cioè finalizzati a realizzare l'impianto, ndr) fino al 60% del costo di investimento (ossia del costo di realizzazione, ndr) per impianti fotovoltaici che siano realizzati su
-
- scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico
- strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale (anche qui, contributi per costruire l'impianto, inclusi i costi di progettazione, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (meglio note come ONLUS, ndr) che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale (di nuovo: per realizzare l'impianto, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico sull'Ambiente, ndr) e s.m.i., purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (cioè impianti su cave, discarice, ecc., piccoli comuni, rimozione eternit e origine europea deiu materiali, ndr);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (ossia integrati negli edifici secondo le linee guida uscite di recente e disponibili sul sito del GSE nella sezione quarto conto energia - documentazione, come guida alle applicazioni innovative ...);
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione (cosa che non era incentivata fino ad inizio 2011, ndr);
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio
2007 e 6 agosto 2010.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui
all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.
5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra loro:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 11 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;
b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.
6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012
Prime conclusioni
Ferma restando la necessità di un ulteriore approfondimento che sarà sviluppata in un prossimo articolo, sono evidenti tre aspetti:
- impianti molto piccoli (fino a 20 kWp) possono usufruire di contributi in conto capitale;
- la cumulabilità è ammessa praticamente in molti casi di utilità pubblica o sociale;
- la cumulabilità terminerà entro il 2012
A fronte di queste considerazioni è fondamentale muoversi rapidamente se si ha intenzione di fruire dei vantaggi della cumulabilità perchè il dicembre 2012 (visti i tempi medi di erogazione dei contributi) è molto, forse troppo, vicino.
Se avete bisogno di un supporto per la realizzazione di sistemi fotovoltaici forniamo sia soluzioni parziali (autorizzazioni, progetto, ecc.) sia impianti chiavi in mano. Potete contattarci liberamente, senza alcun impegno da parte vostra, per richiedere un preventivo gratuito.
TERZO CONTO ENERGIA
Ministero dello sviluppo economico
Decreto Ministeriale 6 agosto 2010
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare
(G.U. 24 agosto 2010, n. 197)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 5 (Cumulabilità degli incentivi)
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico ol’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventiveoperazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sonoapplicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.
4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECONDO CONTO ENERGIA
Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2007
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.