Tecnotremonti cumulabile con altre agevolazioni - (www.fiscooggi.it - 3 Giugno 2005)

Tecnotremonti cumulabile con altre agevolazioni
E' una misura di carattere generale destinata a tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa Per le Pmi che realizzano sinergie nelle innovazioni informatiche, compatibilità da valutare caso per caso
_262.jpg

Con la circolare n. 20/E del 10 maggio 2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 269 del 2003, cosiddetta "Tecnotremonti".
La norma riguarda, esclusivamente, i titolari di reddito d'impresa in attività alla data di entrata in vigore del citato decreto (2 ottobre 2003) che, nel primo periodo d'imposta successivo, a tale data hanno effettuato investimenti in determinati settori (ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazioni in borsa e stage aziendali per studenti).
In pratica, l'agevolazione si sostanzia nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa delle spese elencate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 269/2003.

Spese agevolabili
La circolare in commento conferma che le spese sostenute per la partecipazione in fiere all'estero e quelle per la quotazione in mercati regolamentati, rispettivamente indicate alle lettere b) e d) del primo comma dell'articolo 1 citato, non possono fruire dell'agevolazione in quanto incompatibili con il mercato comune europeo. Tale incompatibilità è stata espressamente sancita da due decisioni della Commissione europea.
In particolare, per quanto riguarda la partecipazione in fiere all'estero, la decisione C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004 ha evidenziato che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento Ce n. 70/2001, relativo agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, prevede che "nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione". Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non possa essere ricondotta nell'ipotesi prevista dal citato articolo 5 del regolamento Ce n. 70/2001, e che, quindi, la relativa agevolazione non automaticamente applicabile alle sole piccole e medie imprese. Ciò in quanto, spiega la circolare, non vi è identità tra la norma nazionale e quella comunitaria, visto che la prima è rivolta alla generalità delle imprese e non solo alle Pmi, e prevede una quantificazione del beneficio diversa da quella di cui all'articolo 5 del regolamento Ce (100 per cento delle spese anziché il 50 per cento).

Ambito soggettivo
Come anticipato in premessa, possono fruire della "Tecnotremonti" tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla loro natura giuridica, a condizione che abbiano iniziato l'attività entro il 2 ottobre 2003.
Per la verifica del requisito temporale, chiarisce la circolare, si deve fare riferimento alla data di inizio attività desumibile, per le persone fisiche e per le società e associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, dal modello di dichiarazione inizio attività ai fini Iva. Per le società commerciali tenute alla redazione di un atto costitutivo, occorre far riferimento, invece, alla data di stipulazione dell'atto stesso.
La circolare, inoltre, precisa che possono fruire dell'agevolazione anche quei soggetti che si trovano in regime di contabilità semplificata o che determinano il reddito con criteri forfetari; sono invece escluse le società in liquidazione alla data di sostenimento dei costi agevolabili, a meno che la liquidazione non venga successivamente revocata.

Ambito temporale
Per verificare che le spese per le quali si vuole usufruire dell'agevolazione siano state effettivamente sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003, la circolare detta diversi criteri a seconda della tipologia di spesa:

  • le spese di acquisizione di beni si considerano sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, alla data di consegna o di spedizione per i beni mobili, ovvero alla data di stipula dell'atto per i beni immobili
  • le spese per prestazioni di servizi si considerano sostenute alla data in cui queste sono ultimate
  • in caso di affidamento dell'attività a terzi, anche tramite contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stato avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o frazione di questa è stata accetta dal committente
  • per gli investimenti realizzati in economia, sono rilevanti le spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione, facendo riferimento ai criteri di competenza dettati dal citato articolo 109 del Tuir.

 

Per quanto riguarda gli investimenti previsti al terzo periodo della lettera a) del comma 1, articolo 1 del decreto legge 269/2003, effettuati dalle piccole e medie imprese che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche, la circolare precisa che tale agevolazione, essendo stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C (2004) 4057 del 14 ottobre 2004, trova applicazione solo con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data. Ciò in quanto il punto 18 della citata decisione stabilisce espressamente che il regime di aiuti è eseguibile solo previa approvazione da parte della stessa Commissione.

Stage aziendali
La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 269/2003 include tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per stage aziendali per studenti. A tal proposito, la circolare n. 20/E sottolinea che l'agevolazione spetta solo nel caso in cui lo stage sia effettuato in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, nel quale sono definiti i "tirocini formativi e di orientamento" previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Per quanto riguarda l'attestazione di effettività delle spese sostenute, è stabilito che, relativamente a quelle per stage aziendali, devono essere comprovate da convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, ovvero da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione o da altra documentazione idonea. Sul punto, la circolare chiarisce che per quanto riguarda gli stage destinati a diplomati o laureati, i quali avendo terminato gli studi non hanno un istituto di appartenenza a cui fare riferimento, è necessario che le attività formative siano svolte sulla base di apposite convenzioni stipulate tramite i "soggetti promotori" di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale.
Sono ricompresi nell'ambito dell'agevolazione tutti quei costi direttamente sostenuti per l'attività di formazione, con esclusione delle spese generali e degli oneri finanziari.
Tra i costi agevolabili, la circolare, in via esemplificativa, elenca:

  • i costi del personale docente
  • le spese correnti (cancelleria, eccetera)
  • i costi per servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione
  • i costi dei beni strumentali impiegati nell'attività formativa.

 

Nel caso in cui i beni utilizzati per la formazione siano anche utilizzati per l'ordinaria attività d'impresa, il costo agevolabile sarà determinato in proporzione al rapporto tra l'effettivo utilizzo degli stessi nell'attività formativa e l'utilizzo complessivo.
Inoltre, possono concorrere all'ammontare delle spese agevolabili, così come già previsto per la "Tremonti-formazione", anche i costi del personale interno utilizzato in qualità di docente o formatore.

Modalità di calcolo
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, di cui alla lettera a), l'importo ammesso in deduzione è dato dalla somma del 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio agevolabile più il 30 per cento dell'eccedenza di tali costi rispetto alla media degli stessi sostenuti nei tre esercizi precedenti. A tal proposito, la circolare 20/E sottolinea che nel calcolare tale media occorre considerare anche gli esercizi in cui non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui in tutti e tre gli esercizi precedenti non siano stati sostenuti costi, la media sarà pari a zero e, quindi, il 30 per cento sarà applicato all'intero ammontare dei costi sostenuti nell'esercizio agevolabile. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro esercizi, la media è calcolata sul minor periodo e, con riferimento al primo periodo di inizio attività, i costi devono essere ragguagliati ad anno.
Per quanto concerne il limite quantitativo entro il quale è possibile usufruire dell'agevolazione, pari al 20 per cento della media dei redditi relativi ai tre esercizi precedenti a quello oggetto degli investimenti, la circolare precisa che i redditi devono essere assunti al lordo di eventuali perdite pregresse. Non bisogna tenere conto, inoltre, delle variazioni in diminuzione effettuate in applicazione di agevolazioni e incentivi fiscali di portata temporale limitata (ad esempio, la Tremonti-bis).
Ai fini del calcolo della media triennale, il comma 6 dell'articolo 1 precisa che devono essere esclusi gli esercizi in perdita. Pertanto, se due esercizi su tre sono in perdita, il limite quantitativo sarà dato dal 20 per cento del reddito dell'unico esercizio che evidenzia un risultato positivo. Nel caso in cui, invece, tutti e tre gli esercizi dovessero risultare in perdita, la media e il limite percentuale assumeranno valore negativo e, quindi, l'agevolazione non potrà essere applicata.

Cumulabilità
La circolare n. 20 del 10 maggio, ribadendo il carattere generale delle misure agevolative contenute nell'articolo 1 del decreto legge 269/2003, ne conferma la compatibilità con altre agevolazioni riconosciute, a diverso titolo, al contribuente. Tuttavia, nel caso in cui sui medesimi costi siano concessi altri incentivi, tali costi, ai fini del calcolo dell'ammontare agevolabile, dovranno essere assunti al netto dei contributi o delle altre forme di agevolazione fruiti.
Al contrario, per quanto riguarda l'agevolazione prevista per le Pmi che realizzano sinergie nelle innovazioni informatiche, configurandosi tale ipotesi come aiuto di Stato, la compatibilità con altri aiuti ottenuti a diverso titolo dovrà essere valutata caso per caso, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

Gianluca Martani
pubblicato Venerdì 3 Giugno 2005