Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE:http://www.cpeleonardo.it/?p=1278
Norme e legislazione
08 luglio 2011Un po’ di chiarezza sui termini “disoccupato” e “inoccupato”
di Redazione
In base al D.Lgs 297/2002, lo “stato di disoccupazione” è dato da queste condizioni:
- essere privo di lavoro;
- essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa;
- avere concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti ;
Questa definizione vale a tutti gli effetti quindi, per tutti i lavoratori, compresi i portatori di disabilità o altri interessati da normativa speciale.
È importante conoscere le differenze tra:
- “disoccupato” ossia colui che ha avuto esperienze di lavoro in passato;
- “disoccupato di lunga durata”, colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sia alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
- “inoccupato”, colui che non ha mai avuto esperienze di lavoro;
- “inoccupato di lunga durata”, colui che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sia alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovane;
È giovane colui che ha un’età tra 18 e 25 anni compiuti o 29 anni se in possesso di diploma universitario.
Il provvedimento (D.Lgs 297/2002) approvato dal Consiglio dei ministri abolisce le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali, che vengono sostituite da un elenco anagrafico nazionale (Decreto Ministeriale 30 maggio 2001), che contiene i dati relativi alle esperienze professionali e formative, nonché alla disponibilità espressa dal lavoratore.(art. 2).
In tale elenco non ha più alcuna importanza la data di iscrizione.
Per ottenere l’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori e quindi lo status di disoccupato, occorre presentare personalmente al Centro per l’Impiego una dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di un’attività lavorativa.
Inoccupato: cosa significa e cosa lo differenzia dallo stato di disoccupazione
Ci si trova spesso a dover compilare dei moduli, per l'iscrizione al Centro per l'Impiego, nella domanda per partecipare ai corsi di formazione finanziati dal fondo sociale europeo, in cui sia richiesto se si è: disoccupato o inoccupato.
E' necessario leggere attentamente decreti legislativi e norme per capirne il significato e apprenderne le differenze.
In primis, in entrambi i casi, si è disoccupato o inoccupato quando si è iscritti al centro per l'impiego e non si è al momento attivi nel mondo del lavoro.
Il disoccupato (per approfondimenti sulla disoccupazione clicca qui) è colui che:
- ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo
- ha un reddito inferiore a 8000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…)
- ha un reddito al di sotto dei 4800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo
- ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).
L'inoccupato è colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma o almeno che non è riconosciuto il lavoro in nero. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al centro per l'impiego.
Le norme circa lo stato di disoccupato o inoccupato:
Dal profilo normativo, lo stato di disoccupazione è definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 come “la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.”
La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella seduta del 10 dicembre 2003, ha stabilito che “mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali”.
Mentre lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani.
Agevolazioni che spettano ai disoccupati ma non a chi è inoccupato:
L'esenzione Ticket spetta per legge ai disoccupati ed ai pensionati al minimo, nonché agli altri soggetti il cui reddito deve essere calcolato tenendo conto della consistenza del nucleo familiare, ma non ai inoccupati.
Decreti legislativi (ad es. l'articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002) obbligano il soggetto interessato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato. Ai Centri per l’impiego spetta, quindi, il controllo e l’attestazione dell’effettiva permanenza del soggetto interessato nello status di disoccupazione o inoccupazione.
E' bene sapere che si può essere anche perseguiti legalmente di attestazione involontaria del falso anche per eventuali errori di forma, quindi è bene prestare attenzione nel redigere tale documentazione.
Sul sito Moduli è possibile reperire: il fac simile della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da consegnare al Centro per l'Impiego e il modello di Autocertificazione di disoccupazione