L'Esperto risponde 27.2.2012 - Il sole 24 Ore
- Antiriciclaggio-Tracciabilità dei pagamenti - NON RILEVA LA CIFRA PAGATA CON MEZZI TRACCIABILI
In riferimento alla tracciabilità dei pagamenti, vorrei sapere se è possibile, per un commerciante al dettaglio, ricevere, per la vendita di un bene di valore pari a 1.800 euro, il corrispettivo indicato con le seguenti modalità: 900 euro in contanti e 900 con carta di credito, bonifico bancario o assegno non trasferibile.
R. I. - GIUGLIANO IN CAMPANIA
-----
Il limite, fissato per somme pari o superiori a 1.000 euro, fissato dalla normativa antiriciclaggio riguarda esclusivamente la frazione di corrispettivo trasferita per mezzo di denaro contante o di titoli al portatore. Non rileva invece, al fine di tale computo, la somma trasferita ricorrendo a diversi mezzi di pagamento aventi il carattere della tracciabilità.Con riferimento al caso di specie, è conforme alle previsioni del Dlgs 231/2007 la modalità di pagamento consistente nella corresponsione di parte della somma in contanti, per importo inferiore alla soglia, e della restante quota con carta di credito o bonifico bancario. Secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto, sono infatti sempre consentiti i trasferimenti operati per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa. Per quanto riguarda invece il cumulo, nel medesimo pagamento, di denaro contante e assegno bancario non trasferibile, preme sottolineare come sia assolutamente necessario che l’assegno rechi altresì l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Nel caso, infatti, non ricorresse tale attribuzione, il medesimo assegno costituirebbe un titolo al portatore e l’importo trasferito, scaturente dalla somma di denaro contante e titoli al portatore, violerebbe il limite stabilito normativamente.
R. I. - GIUGLIANO IN CAMPANIA
-----
Il limite, fissato per somme pari o superiori a 1.000 euro, fissato dalla normativa antiriciclaggio riguarda esclusivamente la frazione di corrispettivo trasferita per mezzo di denaro contante o di titoli al portatore. Non rileva invece, al fine di tale computo, la somma trasferita ricorrendo a diversi mezzi di pagamento aventi il carattere della tracciabilità.Con riferimento al caso di specie, è conforme alle previsioni del Dlgs 231/2007 la modalità di pagamento consistente nella corresponsione di parte della somma in contanti, per importo inferiore alla soglia, e della restante quota con carta di credito o bonifico bancario. Secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto, sono infatti sempre consentiti i trasferimenti operati per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa. Per quanto riguarda invece il cumulo, nel medesimo pagamento, di denaro contante e assegno bancario non trasferibile, preme sottolineare come sia assolutamente necessario che l’assegno rechi altresì l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Nel caso, infatti, non ricorresse tale attribuzione, il medesimo assegno costituirebbe un titolo al portatore e l’importo trasferito, scaturente dalla somma di denaro contante e titoli al portatore, violerebbe il limite stabilito normativamente.