Aggiornata al 19/9/2012
Fonte: http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0136.htm
Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)
Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari
(per l'interpretazione si veda anche l'articolo 6 della legge n. 217 del 2010)
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
6. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010)
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Normativa prima delle modifiche introdotte con la legge 217/2010
LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in
materia di normativa antimafia. (10G0162)
Art. 3. (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.