DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93 )
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006
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Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della
carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64,
comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita'
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza
del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
Nota all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). 1. Tutte 1e istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L).".