NORMATIVA - Art. 15 della Legge 12 Novembre 2011, n. 183

LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

 

 

Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di  direttive  dell'Unione  europea,

adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  direttive  stesse.

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01.    Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  sono

valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici

servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e' apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato

non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici

servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'

tutti i dati e i documenti che  siano  in  possesso  delle  pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva

prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'  aggiunto  il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)  -

1.  Le  informazioni  relative  alla  regolarita'  contributiva  sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,

dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli).   -   1.   Ai   fini

dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli  di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni  quadro

di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione  digitale,  di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  amministrazioni

certificanti  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei

dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni procedenti.

 

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva

acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

 

3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni

caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili

dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di  atti  di notorieta' (L)»;

2) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'

altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi

di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e

24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive  comunitarie  non

possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di

regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive

stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli

minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di  requisiti,  standard,

obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle

direttive;

b)  l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o   oggettivo   di

applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure  o

meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente

necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze

eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,

in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del

livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non

sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di

analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente

articolo».

 

Fonte: http://www.tuttocamere.it


2. Le novità introdotte dalla L. n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012)

L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) - rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse" - ha introdotto rilevanti novità in materia di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive.

Le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000 possono essere così sintetizzate:
1) All'articolo 40, oltre ad aver sostituito la ribrica in "Certificati", vengono premessi due commi: 01 e 02.
1.1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01).

1.2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, comma 02).

2) Viene sostituito il primo comma dell'articolo 43 (Accertamenti d'ufficio).
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, comma 1).

3) Dopo l'articolo 44 viene aggiunto l'articolo 44-bis (Acquisizione d’ufficio di informazioni).
Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore (art. 44-bis).

4) Viene sostituito l'articolo 72.
Si riporta il testo del buovo articolo:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita` in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli).
1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita` volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonche´ le modalita` per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione
».

5) Vengono apportate modifiche al comma 2 dell'art. 74 (Violazione dei doveri d’ufficio).
Il nuovo comma 2 recita testualmente:
«Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorieta` (L);
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)»
.

- Si riporta il testo dell'art. 15:
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Art. 15.