LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012).
Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -
1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71,
dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro
di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'
altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi
di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e
24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non
possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione,
in relazione alle quali si rende necessario il superamento del
livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo».
Fonte: http://www.tuttocamere.it
2. Le novità introdotte dalla L. n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012)
L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) - rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse" - ha introdotto rilevanti novità in materia di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive.
Le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000 possono essere così sintetizzate:
1) All'articolo 40, oltre ad aver sostituito la ribrica in "Certificati", vengono premessi due commi: 01 e 02.
1.1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01).
1.2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, comma 02).
2) Viene sostituito il primo comma dell'articolo 43 (Accertamenti d'ufficio).
Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, comma 1).
3) Dopo l'articolo 44 viene aggiunto l'articolo 44-bis (Acquisizione d’ufficio di informazioni).
Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore (art. 44-bis).
4) Viene sostituito l'articolo 72.
Si riporta il testo del buovo articolo:
«Art. 72. (L) - (Responsabilita` in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli).
1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita` volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonche´ le modalita` per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione».
5) Vengono apportate modifiche al comma 2 dell'art. 74 (Violazione dei doveri d’ufficio).
Il nuovo comma 2 recita testualmente:
«Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorieta` (L);
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)» .
- Si riporta il testo dell'art. 15:
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). Art. 15.