DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007
Art. 19.
Modalita' di adempimento degli obblighi
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della
clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita'
di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e
del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento
d'identita' non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico,
prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in
cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una
societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di
rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per
individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti
delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare
effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del
cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti
giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla
situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di
controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del
titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono
decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui
titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo;