Aree svantaggiate: beneficio fiscale
solo se bene strumentale è “novità”
solo se bene strumentale è “novità”
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti “innovativi”, in quanto l’obiettivo della norma è quello di incentivare le iniziative per la crescita economica
SINTESI: In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, la Corte ricorda che la legge n. 388 del 2000, articolo 8, nel riconoscere un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è quello di incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico, precisando che incombe al soggetto che intende avvalersi del beneficio l’onere di fornire elementi sufficienti per valutare, nel caso concreto, la novità dell’acquisizione (Cassazione 1165/2010). La condizione principale per il riconoscimento del beneficio è dunque l’attuazione di nuovi investimenti nei territori legislativamente considerati, una peculiare qualità dell’operazione che ricorre in modo espresso ai commi 1 e 1-bis e viene poi specificata al comma 2 del medesimo articolo 8, ove si da conto che essa consiste nelle acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al Dpr n. 917 del 1986, articoli 67 e 68 Tuir, esclusi i costi relativi a mobili e macchine ordinarie d’ufficio (cfr sul tema Cassazione n. 28533 del 2013). Proprio da tale sottolineatura, vincolante per l’interprete e da assumere con portata immune da ermeneusi estensiva, come in generale proprio dei regimi agevolativi (Cassazione 5824/2012), la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che sono esclusi da tale agevolazione i beni non di proprietà dell’impresa, ma oggetto di contratto di locazione, in quanto il Dpr n. 597 del 1973, articolo 68, u.c., fa riferimento, per determinare il limite di deducibilità dell’ammortamento, al costo complessivo dei beni, e, quindi, implicitamente, al costo di acquisto, tanto più che la legge n. 388 del 2000, articolo 8, comma 7 riconosce il beneficio espressamente per i soli beni acquistati in locazione finanziaria per i quali non venga esercitato il riscatto (Cassazione 21411/2012).
Sentenza n. 28545 del 20 dicembre 2013 (udienza 19 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Ferro Massimo
Legge 388/2000, articolo 8, comma 1 e 1-bis – Agevolazioni fiscali aree svantaggiate – Riconoscimento credito d’imposta – Beni strumentali “nuovi” – Requisito novità in chiave economica – Onere di provare la novità dell’acquisizione del bene sul contribuente – Esclusione agevolazione per i beni non di proprietà ma in locazione
Sentenza n. 28545 del 20 dicembre 2013 (udienza 19 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Ferro Massimo
Legge 388/2000, articolo 8, comma 1 e 1-bis – Agevolazioni fiscali aree svantaggiate – Riconoscimento credito d’imposta – Beni strumentali “nuovi” – Requisito novità in chiave economica – Onere di provare la novità dell’acquisizione del bene sul contribuente – Esclusione agevolazione per i beni non di proprietà ma in locazione
pubblicato Lunedì 13 Gennaio 2014