Investimenti in aree svantaggiati: comunicazione in ritardo, no bonus (Fonte: www.fiscooggi.it - 13/12/2013)

Investimenti in aree svantaggiate:
comunicazione in ritardo, no bonus
L’invio, fuori tempo massimo, dei dati occorrenti all’Agenzia delle Entrate per la ricognizione degli investimenti realizzati comporta la decadenza del beneficio fiscale
testo alternativo per immagine
SINTESI: In tema di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, la Corte di cassazione ricorda che a) ai sensi dell’articolo 8, legge n. 388 del 2000, l’inosservanza del termine entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla legge n. 212 del 2000, articolo 3, comma 2, per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del Dl n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (cfr Cassazione n. 19627 del 2009; conformi Cassazione nn. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010); b) la legge n. 289 del 2002, articolo 62, comma 7, che ha disposto l’abrogazione del Dl n. 253 del 2002, articoli 1 e 2 prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dalla legge n. 212 del 2000, articolo 3; ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del Dl non convertito, legittimamente l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato Dl n. 253 del 2002 (cfr Cassazione n. 24251 del 2011).
 
Sentenza n. 25684 del 15 novembre 2013 (udienza 25 settembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Virgilio Biagio
Credito d’imposta – Investimenti nelle aree svantaggiate – Agevolazioni – Articolo 8, legge n. 388 del 2000 – Articolo 67, legge n. 289 del 2002 – Articolo 3, legge n. 212 del 2000
pubblicato Venerdì 13 Dicembre 2013