Definizione E-commerce (Legge 388/2000)

AGEVOLAZIONI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

(legge 388/2000)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

-  Articolo 103, comma 5 legge 23 dicembre 2000 n. 388.

-  Decreto del Ministero delle attività produttive del 9 marzo 2006  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111 del 15 maggio 2006).

-  Circolare n. 946056 del 10 marzo 2006 del Ministero delle Attività Produttive.

 

 

Nel 2006 il Ministero ha fornito il seguente ulteriore chiarimento in merito alla definizione di “e-commerce”

Secondo le indicazioni fornite dalla normativa nazionale e dalla normativa comunitaria per commercio elettronico si intendono i servizi della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione,a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per servizio a distanza un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per servizio per via elettronica un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati.

I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica o commerciale, come l’offerta di informazioni o comunicazione commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati.