4945 - Aiuti di Stato, otto anni al Fisco per il recupero (CDM del 4/6/2025 - decreto correttivo)

ART. 23
(Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che
costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti,
ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati,
di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in
deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;
b) all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di
natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o
di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.».


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