ART. 23
(Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che
costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti,
ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati,
di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in
deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;
b) all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di
natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o
di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.».
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