ART. 22
(Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento
1. A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi
della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.
IL SOLE 24 ORE DEL 5/6/2025
IL SOLE 24 ORE 6/6/2025 - Fisco, lo stop alla proroga degli 85 giorni ha impatto limitato
Da tenere comunque sempre in considerazioni la proroga di 120 prevista dallo statuto del contribuente
L. 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Art. 6-bis - Principio del contraddittorio
Vigenze disponibili:
Art. 6-bis
Principio del contraddittorio
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.(1)
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.(1)
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
LA RASSEGNA STAMPA E' STATA CARICATA NELL'AREA RISERVATO ALLO STUDO