4911 - Il punto su cumulo delle agevolazioni (Commercialista Telematico 31/3/2025)

Come sempre interessante approfondimento, vengono inoltre riportate alcune contestazioni dell'agenzia delle entrate

IL CUMULO ED IL DOPPIO FINANZIAMENTO

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

Circolare n.21 del 14/10/2021

…“ assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.

Circolare n.33 del 31/12/2021, viene chiarita la distinzione fra "doppia finanziamento£ e "cumulo":

le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili”.

le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili”.

In particolare, secondo la citata circolare:

“il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Per chiarire meglio i due concetti, la circolare riportava anche il seguente esempio:

se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.”

 LE AGEVOLAZIONI PNRR SONO CUMULABILIE ? si, purchè non si superi il 100% dei costi ammissibili

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Circolare agenzia delle entrate n.9 del 2021

è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.”

Il calcolo di ogni singola agevolazione deve essere fatto sempre sul costo del bene e non sul costo del beni al netto di altre agevolazioni.

TRANSIZIONE 5.0

MIMIT Faq 8,6 del 21/2/2025

nel caso di investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% del costo”.

Secondo il quotidiano  il credito d'imposta deve essere sempre calcolato sul costo 100 del bene,

QUANTIFICAZONE DEL RISPARMIO FISCALE

La circolare dell'agenzia delle entrate non specifica nulla.

La quantificazione è un problema per i soci di società trasparente o per le personale fisiche.

IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 100% QUALE AGEVOLAZIONE RIDURRE ?

Circolare agenzia delle entrate n.9 del 2021 (credito d'imposta Industria 4.0)

…“il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.”

Viene anche citate la risoluzione n.12/E/2017 relativa la credito d'imposta R&S, in questa caso era consentita la riduzione di questa agevolazione (R&S) in quanto l'altra non era frazionabile.

ALCUNE CONTESTAZIONI

Cumulo Industria 4.0 (non tassato) e Credito d'imposta Sud (tassato)

L'azienda aveva ridotto il Credito d'imposta Sud, per l'agenzia delle entrate deve essere invece ridotto il credito Industria 4.0

Il quotidiano non condivide questa interpretazione che è solo prevista da un documento di prassi e non da una legge; deve esser rispettato il solo limite del 100%  poi l'impresa è libera di scegliere anche nel rispetto del principio di economicità.

Industria 4.0, risparmi fiscali per i soggetti IRPEF 

Non sapendo come fare i conteggi una società trasparente ha provveduto a tassare anche il credito industria 4.0.

La procedura non è stato ritenuta corretta dall'agenzia delle entrate in quanto nel cumulo comunque doveva essere conteggiato anche il risparmio fiscale.

La ditta ha chiesto ai verificatori come doveva essere fatto il conteggio, non hanno saputo rispondere.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Nella stampa specializzata sono stati riportati due casi di controllo: per i verificatori deve essere preso in considerazione il valore nominale del finanziamento e non l'importo dell'agevolazione che risulta nel registro degli Aiuti di Stato e che è pari ai minori interessi pagati.

Gli autori di questo articolo non condividono questa interpretazione e citano l'interpello n.508/2021

"il vantaggio fiscale" deve essere così determinato: " 

“il computo dell’effettivo beneficio economico ritraibile da tale strumento agevolativo in favore delle imprese assegnatarie (che si sostanzia nell’applicazione di un tasso di interesse agevolato in quanto inferiore a quello di mercato) vada effettuato con gli stessi parametri”… …previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 che, per i finanziamenti agevolati, prevede il c.d. “tasso di riferimento” 


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