Riguarda gli aiuti Covid 2020-2022 relativi al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (temporary framework).
Entro il 31/1/2023 i soggetti beneficiari hanno presentato all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione.
L'agenzia delle entrate ha incrociato i dati dell'autodichiarazione con quelli che risultato nel registro degli aiuti di Stato.
In alcuni casi viene applicata la sanzione del credito inesistente pari al 100%.
Secondo il quotidiano il principio di legalità (articolo 3 del Dlgs 472/1997) e incertezza (articolo 6 del Dlgs 472/1997) dovrebbe bloccare queste sanzioni:
PRINCIPIO DI LEGALITA' (articolo 3 del Dlgs 472/1997)
Principi di legalita' e proporzionalita'
In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2026 da: Decreto legislativo del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101
1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.
PRINCIPIO DI INCERTEZZA (articolo 6 del Dlgs 472/1997)
Cause di non punibilita'.
In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2026 da: Decreto legislativo del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento .
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all' articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 , provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO