In materia di riscossione delle imposte, il termine di decadenza è la data entro la quale le agenzie fiscali devono notificare l’accertamento al contribuente, a pena di perdita definitiva del potere di accertamento stesso.
La disciplina generale dei termini di accertamento, applicabile a IRPEF, IRES, IRAP e anche IVA, è contenuta DPR 600/73 così come modificato dalla legge n. 208/2015. In particolare, l'art. 43 comma 1, stabilisce che, ai fini delle imposte dirette (analogamente a quanto accade ai fini IVA sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 633/1972), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
Tali termini sono applicabili a partire dal periodo di imposta 2016 (relativo alle dichiarazioni del 2017), mentre per i periodi di imposta precedenti i termini erano rispettivamente, il 31/12 del quarto anno decorrente dall’anno di presentazione della dichiarazione e il 31/12 del quinto anno dalla dichiarazione in caso di omissione.