Alcune delle Faq pubblicate
CUMULABILIA'
E' possibile cumulare Il credito d'imposta con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea?
Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:
•Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
•Fondo sociale europeo + (FSE)
•Fondo per la transizione giusta (JTF)
•Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
•Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
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Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.
In particolare, l'articolo 11 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:
•il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.
L'INCENTIVO NON E' AIUTO DI STATO
COSI SI INTENDE PER DATA DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO (confermata l'esclusione dei beni ordinati prima del 2024)
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo di esempio, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni, effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.
QUANDO IL PROGETTO SI INTENDE COMPLETATO?
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:
a)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
b)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c)nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.