4615 - Incentivi alle assunzioni revocati:. per il Tribunale di Treviso non c'è reato (ItaliaOggi - 11/2/2023)

SENTENZA N.49 DEL 26.2.2023 DEL TRIBUNALE DI TREVISO

La contestazione riguardava un esonero contributivo superiore ad € 3.999,96.

A fronte del crescente numero di contestazione di illeciti, ora la sentenza del Tribunale di Treviso precisa che la condotta incriminabile e da provare deve essere necessariamente di carattere doloso (non bastano quindi la sola colpa e negligenza del datore di lavoro, come di solito accade), mentre sotto il profilo oggettivo essa deve consistere nella presentazione di documenti e dichiarazioni inveritiere od omesse. Presentazione di solito non necessaria per godere di agevolazioni all'assunzione.


La sanzione penale scatta oltre € 3.999,96

Art. 316-ter codice penale: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.