4599 - Contezioso: per la cassazione la mole di lavoro dell'agenzia delle entrate non è un valido motivo per compensare le spese (ordinanza n.3220 del 2.2.2023 pubblicata dal Sole24ore del 6/2/2023)

Corte di Cassazione|Sezione 6 TRI|Civile|Ordinanza|| n. 3220

Integrale

Processo tributario - Lite - Gestione di un ampio contenzioso - Difficoltà del locale Ufficio - Integrazione delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la a compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa - Esclusione

 

I FATTI

Il contribuente riusciva ad ottenere in ritardo un rimborso ma la CTR stabiliva come la compensazione delle spese.

Contro questa decisione il contribuente ricorre in cassazione.

2. In conseguenza il contribuente ricorreva in ottemperanza innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR dava atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, era intervenuto il versamento delle somme dovute in favore del contribuente, e pronunciava percio' la cessazione della materia del contendere. Disponeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.

3. Avverso la pronuncia del giudice dell'appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandosi ad un motivo di impugnazione, resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

Per l'agenzia delle entrate condanna alle spese è ingiusta in quanto il ritardo è documento alla mole di lavoro.

3. In ordine alle spese di lite, il giudice dell'ottemperanza osserva che: "una condanna alle spese dell'ufficio sarebbe, a tacer d'altro, comunque ingiusta, sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la proposizione del ricorso, in considerazione dell'enorme mole dei rimborsi che l'ufficio ragusano ha dovuto e deve tuttora gestire, in applicazione della normativa sopra richiamata, mole che senz'altro giustifica i ritardi rilevati dalla controparte" (sent. CTR, p. 7).

Per la Cassazione del difficoltà del locale ufficio non possono integrare le "gravi ed eccezionali ragioni"

4. In materia di compensazione delle spese del giudizio, questa Corte regolatrice ha gia' avuto modo di specificare che "in materia di spese processuali la compensazione e' subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice e' tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza", Cass. sez. V, 24.1.2022, n. 1950; non essendosi, gia' in precedenza, mancato di chiarire che "nel processo tributario le âââEurošÂ¬Ã‹Å"gravi ed eccezionali ragioni' indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita'", Cass. sez. V, 25.1.2019, n. 2206; e si e' pure statuito che "ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite puo' essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualita' di assoluta novita' della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravita' ed eccezionalita' delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c.", Cass. sez. VI-V, 18.2.2020, n. 3977.

4.1. Deve allora osservarsi che le difficolta' del locale Ufficio delle Imposte nel gestire un ampio contenzioso, invocate dalla CTR, non possono integrare le "gravi ed eccezionali ragioni" che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della