4561 - La correzione degli errori contabili in bilancio assume piena rilevanza fiscale (EcNews 7.11.2022)

OIC 29, par, 47

La correzione dell’errore contabile deve avvenire nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale l’errore stesso viene individuato e, nel contempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento

 

DIVERSO ERA IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Detta conclusione non era tuttavia condivisa dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 31/E/2013, sebbene per i soggetti IAS adopter (che applicano la derivazione rafforzata dal 2008), aveva già chiarito che i componenti di reddito rilevati a seguito di errori di competenza non avrebbero potuto assumere rilievo nell’esercizio in cui fosse avvenuta la correzione.

Ciò vale sia se dalla correzione emerge una sopravvenienza passiva (articolo 101 Tuir), sia se emerge una sopravvenienza attiva (articolo 88 Tuir).

 

A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2022

Con l’articolo 8, comma 1, lett. b), D.L. 73/2022 tale impostazione viene superata in via normativa, in quanto è introdotto un nuovo periodo nel comma 1 dell’articolo 83 del Tuir in base al quale la correzione degli errori contabili assume piena rilevanza fiscale, in virtù del principio di derivazione rafforzata, nell’esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili applicati (OIC oppure IAS/IFRS), non essendo più necessario presentare la dichiarazione integrativa per rettificare il periodo di imposta precedente in cui il costo avrebbe dovuto essere contabilizzato.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.L. 73/2022, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e dunque dall’anno 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La nuova norma pone tuttavia delle limitazioni in quanto si prevede che non possono rilevare fiscalmente le sopravvenienze passive relative a periodi di imposta per i quali non è più possibile presentare la dichiarazione integrativa,

 

ARTICOLO 8, COMMA 1, LETT.B), D.L. 73/2022

Art. 8

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili

1.
All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma
ordinaria, i quali»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di
correzione degli errori contabili effettuato ai sensi dell'articolo
83, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, rilevano anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il primo periodo
del presente comma non si applica ai componenti negativi del valore
della produzione netta per i quali e' scaduto il termine per la
presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo

2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)).
2. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) si applicano a
partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.

 

COMMA 1  DELL'ARTICOLO 83 DEL TUIR

 

Testo in vigore dal: 22-6-2022

Art. 83
Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del
reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al , anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti,
((diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma
ordinaria, i quali)) redigono il bilancio in conformita' alle
disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle
disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. ((I criteri di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.)) (121) (133)
(182) ((217))

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle
micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che
redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice
civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate
in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (182)
--------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati
dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di
applicazione dei principi contabili internazionali".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che le presenti modifiche si apllicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 13-bis,
comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno
efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate,
valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le
disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di
variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma
3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
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AGGIORNAMENTO (217)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 8, comma 2)
che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato
decreto.