Titolo: Scarto telematico, ok al ricorso e al nuovo invio entro cinque giorni
Fonte: Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2026
- La Commissione tributaria di secondo grado della Puglia (sentenza n. 869/3/2026) chiarisce due aspetti rilevanti in tema di scarti telematici.
- Impugnabilità dello scarto:
- La ricevuta di scarto può essere impugnata autonomamente.
- Ciò vale quando produce un effetto concreto e dannoso, come la perdita di un credito d’imposta o di un beneficio.
- Non è quindi solo un esito tecnico, ma un atto con rilevanza giuridica.
- Tutela del contribuente:
- L’elenco degli atti impugnabili non è chiuso: conta l’effetto reale sulla posizione del contribuente.
- Viene privilegiata una lettura sostanziale e non meramente formale delle norme.
- Nuovo invio entro cinque giorni:
- È possibile ritrasmettere i dati corretti entro cinque giorni dallo scarto.
- Questo principio non è limitato alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie.
- Ha valore generale per tutte le trasmissioni telematiche.
- Principi alla base della decisione:
- Collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione.
- Proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della Pubblica amministrazione.
- Un errore materiale corretto tempestivamente non deve far perdere un diritto.
- Conclusione:
- La sentenza rafforza la tutela del contribuente sia sul piano processuale (possibilità di ricorso) sia su quello procedurale (correzione entro cinque giorni).
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