NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore
20 Gennaio 2026
Fotovoltaico, la sanatoria sospende le liti in corso
Andrea Taglioni
Approvate le modalità per la comunicazione al Gse della volontà di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
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NORME E TRIBUTI
Il Sole 24 Ore
20 Gennaio 2026
Fotovoltaico, la sanatoria sospende le liti in corso
Andrea Taglioni
Approvate le modalità per la comunicazione al Gse della volontà di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Tale mantenimento è subordinato alla condizione che il beneficio fiscale goduto per la Tremonti ambiente, riferito agli impianti rientranti nel terzo, quarto e quinto conto energia, venga compensato a valere sulle tariffe incentivanti e che sia applicata un’ulteriore decurtazione delle medesime nella misura del 5% per l’intera durata della convenzione.
I soggetti che intendono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse per impianti appartenenti al terzo, quarto e quinto conto energia e che, alla data del 18 dicembre 2025 (entrata in vigore della legge 182/2025, la legge Semplificazioni), non si sono avvalsi dei benefici previsti dall’articolo 36, comma 2, del Dl 124/2019, sono tenuti a presentare l’istanza predisposta dal gestore. La domanda, come indicato nelle istruzioni, dovrà essere presentata a mezzo Pec entro il termine perentorio del 9 marzo 2026.
Con la pubblicazione del documentazione sul sito istituzionale datata 16 gennaio 2026, il Gse ha dato attuazione all’articolo 43 della legge 182/2025 mettendo a disposizione dei contribuenti la modulistica necessaria per accedere alla procedura.
L’articolo 6 della legge 388/2000 – va ricordato – consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. Il Gse, ricorrendo a un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del terzo, quarto e quinto conto energia, che non contemplavano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, era giunto alla conclusione, con la comunicazione del 22 novembre 2017, di negare la cumulabilità delle agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche con la Tremonti ambiente, generando un ampio contenzioso tributario e amministrativo.
L’articolo 43 della legge 182/2025, interviene per sanare tale situazione, offrendo, ancora una volta, una via d’uscita agli interessati.
La presentazione dell’istanza implica l’accettazione espressa di una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell’importo corrispondente al vantaggio fiscale goduto e una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l’intero periodo di vigenza della convenzione.
L’importo da compensare deve corrispondere all’effettivo risparmio d’imposta – determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta all’epoca vigente - e deve essere certificato tramite un’attestazione asseverata da un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità che dichiari di avere i requisiti di indipendenza, imparzialità e di non trovarsi in conflitto di interessi con il richiedente. Tale attestazione deve essere allegata alla domanda.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata in pendenza di contenziosi, amministrativi o tributari, occorre depositarne una copia, al fine di consentire al giudice la sospensione del processo. Quest’ultimo verrà estinto solo a seguito dell’attestazione da parte del Gse dell’avvenuto e integrale perfezionamento della procedura (completa compensazione, applicazione della decurtazione e versamento dell’eventuale differenza, anche mediante rateizzazione, tra l’importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti).
In caso contrario, il Gse attesterà il mancato perfezionamento anche ai fini della riassunzione del processo sospeso.
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