Il rimborso della “Tremonti ambiente”
decade se la domanda è intempestiva
5 novembre 2025
Il recupero dell’agevolazione non fruita può avvenire anche tramite richiesta di rimborso, se i termini per la dichiarazione integrativa sono scaduti, ma sempre nei limiti temporali fissati dalla legge
Vicenda giudiziaria
Una società ligure, dopo aver realizzato nel 2010 un investimento ambientale (ristrutturazione di impianti idroelettrici) e non aver fruito subito delle agevolazioni “Tremonti ambiente” per incertezza normativa sul cumulo con la tariffa incentivante “Conto energia”, nel 2018 ha presentato una dichiarazione integrativa e una richiesta di rimborso per le eccedenze Ires versate negli anni 2013 e 2014.
L’Agenzia delle entrate, dopo essere risultata soccombente in primo grado, ha proposto impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria che, riuniti gli appelli, li ha accolti: il Collegio genovese riteneva la società decaduta da ogni pretesa di rimborso per decorrenza dei termini, assorbendo così tutte le altre questioni poste dall’appellante. In sostanza, la Ctr si è limitata a dichiarare l’intervenuta decadenza in ragione del superamento dei termini previsti per la presentazione dell’istanza di rimborso, senza esaminare il merito della richiesta.
La società è così ricorsa alla Corte di cassazione che, però, ha confermato la decisione di secondo grado.
Osservazioni della Corte
La Corte di cassazione chiarisce in premessa come il termine quadriennale per presentare l’istanza di rimborso (ex articolo 38, Dpr n. 602/1973) sia inderogabile e debba essere rispettato anche nei casi in cui il beneficiario non abbia potuto accedere subito all’agevolazione “Tremonti ambiente” per incertezza interpretativa sul cumulo con altre tariffe incentivanti.
Si allinea, pertanto, alla consolidata giurisprudenza secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata in autonomia, anche senza integrativa, ma resta comunque soggetta al termine di decadenza di quattro anni dal versamento dell’imposta.
La Corte evidenzia come le due vie che il contribuente può seguire per recuperare l’agevolazione (dichiarazione integrativa o istanza di rimborso) siano distinte e non interferenti: la dichiarazione integrativa opera in sede di accertamento fiscale e la domanda di rimborso nell’ambito della riscossione tributaria. Poi sottolinea, che l’eventuale errore in sede dichiarativa è sempre emendabile, ma la decadenza dal rimborso deve essere verificata dalla Commissione tributaria regionale prima di procedere all’esame del merito della pretesa.
In punto di diritto, la Corte esclude la possibilità di applicare retroattivamente la normativa introdotta nel 2016 (che amplia i termini per la dichiarazione integrativa) alle annualità precedenti, così come è confermato da precedenti giurisprudenziali (cfr Cassazione, pronuncia n. 17506/2019).
Inoltre, ribadisce che la mancanza di una tempestiva fruizione del beneficio, anche per ragioni di incertezza normativa, non consente di derogare al termine decadenziale, la cui funzione è proprio quella di tutelare la certezza dei rapporti tributari.
La Cassazione richiama anche la prassi dell’Agenzia delle entrate, che consente la fruizione dell’agevolazione ambientale tramite dichiarazione dei redditi integrativa, ma solo nei termini previsti dalla legge. Una volta scaduto, il recupero dell’agevolazione può avvenire esclusivamente tramite istanza di rimborso, ma sempre nei limiti temporali fissati.
In sintesi, la giurisprudenza e la prassi amministrativa confermano che la decadenza non può essere superata, neanche in presenza di errori riconoscibili o incertezze interpretative.
In conclusione, la suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l'intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per tardività dell’istanza e chiarendo come le recenti aperture giurisprudenziali e normative in tema di emendabilità delle dichiarazioni fiscali non modifichino il regime decadenziale ordinario delle domande di rimborso.
In caso di incertezza interpretativa, è ammessa la dichiarazione integrativa tardiva, ma dal momento della cessazione dell’incertezza tornano applicabili gli ordinari termini decadenziali.


