Nel Piano Transizione 5.0, per gli impianti fotovoltaici il momento chiave non è l’allacciamento alla rete, ma la comunicazione di fine lavori al gestore di rete. Solo con questo adempimento l’investimento si considera “completato” e può maturare il credito d’imposta.
La normativa distingue infatti tra:
- Completamento dell’investimento: avviene quando l’installazione è terminata e l’impresa invia la comunicazione al gestore di rete (come previsto dalle regole TICA e dalle delibere Arera).
- Entrata in esercizio: l’effettiva produzione di energia, che può avvenire anche entro un anno dal completamento.
Questa separazione consente alle imprese di accedere al beneficio fiscale anche se l’impianto non è ancora operativo, purché abbiano inviato la comunicazione. In assenza di tale formalità, l’investimento resta fiscalmente “incompleto” e l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare il credito.
Per evitare contestazioni è quindi fondamentale un coordinamento tra consulenti fiscali e tecnici: i primi devono considerare come data rilevante la comunicazione al gestore, i secondi devono garantire che essa sia trasmessa tempestivamente, anche prima dell’allacciamento.
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