3. REGISTRO AIUTI DI STATO - DE MINIMIS E AGEVOLAZIONI FISCALI (IRAP)
3.1 AIUTI FISCALI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE
Normativa
Decreto 31 maggio 2017, n.115
Art. 10 Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
Esempio: agevolazioni Irap in de minimis
Irap 2019, periodo d'imposta 2018 2018 Periodo d'imposta 2019 Invio dichiarazione 2020 Registrazione aiuto Quindi il triennio da monitorare è: 2018-2019-2020
3.2 A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020 IL CONTROLLO DEL MASSIMALE RELATIVO AGLI AIUTI DE MINIMIS DOVREBBE AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL REGISTRO NAZIONALE
La normativa prevede questa semplificazione, ora bisogna vedere se la norma viene applicata. Teoricamente non dovrebbero essere più richieste alle imprese le dichiarazioni sostitutive con il riepilogo dei contributi in de minimis.
Questa è la norma che comunque non è stata ancora approfondita dallo studio.
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Art.14 Verifiche relative agli aiuti de minimis
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
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