4682 - Obbiettivi ambientali (DNSH): Mimit, Circolare direttoriale 11 aprile 2025 n.880 relativa al Fondo IPCEI

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Con la circolare 11 aprile 2025, n. 880, sono forniti gli elementi per la verifica in sede attuativa del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).


TESTO DELLA CIRCOLARE

Circolare 11 aprile 2025, n. 880

Ai soggetti beneficiari
delle agevolazioni del Fondo IPCEI

Oggetto: (E' RELATIVA AI FINANZIAMENTO IPCEI)  Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Circolare recante gli elementi per la verifica in sede attuativa del rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali – DNSH.

1. Premessa e finalità  (PROGETTI  IPCEI)

1.1. In applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la Commissione europea può considerare compatibili con il mercato interno gli
aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo (nel seguito, IPCEI). Al fine di sostenere la realizzazione di tali iniziative, con l’articolo 1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato e modificato dall’articolo 1, comma
232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il legislatore italiano ha istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico, nel seguito
il Ministero), il Fondo IPCEI.

1.2. Il Fondo sostiene i progetti italiani che concorrono alla realizzazione degli IPCEI notificati dagli
Stati Membri nell’ambito delle catene del valore strategiche riconosciute a livello europeo ed
autorizzati con decisione della Commissione europea ad esito positivo della valutazione di
compatibilità dei relativi aiuti di Stato con il mercato interno.

1.3. In attuazione del citato articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019, i criteri generali per
l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo sono individuati con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico) di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che è stato emanato in prima attuazione in
data 21 aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021. Il comma 232
citato altresì prevede che gli interventi del Fondo siano disposti con decreti di attivazione del Ministro
delle imprese e del made in Italy, recanti la destinazione delle risorse previste per il finanziamento
degli stessi.

1.4. La normativa di attuazione dei progetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI è definita
dai predetti decreti di attivazione e dalle disposizioni applicative degli stessi, che individuano le
modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, le disposizioni relative ai costi ammissibili,
le modalità di trasmissione delle richieste di erogazione e i criteri per lo svolgimento delle verifiche,
dei controlli e delle ispezioni previsti, nel rispetto dei criteri generali per l'intervento, il funzionamento
e la concessione delle agevolazioni del Fondo.

1.5. Nell’ambito del Ministero, l’attuazione dell’iter agevolativo relativamente ai progetti destinatari
delle risorse del Fondo IPCEI, successivamente alla selezione ed autorizzazione degli stessi da parte
della Commissione europea – DG COMP, è in capo alla Direzione generale per gli incentivi alle
imprese – DGIAI, competente alla concessione ed erogazione delle agevolazioni e alle verifiche
sull’attuazione delle operazioni, nel rispetto della normativa richiamata e delle previsioni di
autorizzazione delle iniziative.

1.6. In tale contesto, la presente circolare indica le disposizioni di riferimento che questa Direzione
applicherà in relazione alle verifiche in oggetto per quanto di competenza.

2. Contesto di riferimento

2.1. Con la Comunicazione C(2021) 8481 final del 25 novembre 2021, la Commissione ha reso noti
i criteri per la valutazione di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati al
sostegno della realizzazione degli IPCEI, vigenti dal 1° gennaio 2022 ed applicabili a tutte le misure
di aiuto notificate sulle quali la Commissione sia chiamata a decidere a partire dalla medesima data
anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa.

2.2. Al paragrafo 20 di tale Comunicazione, la Commissione europea ha evidenziato di ritenere
improbabile che gli investimenti che arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali possano
avere effetti positivi sufficienti a compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.
Pertanto, per garantire il rispetto dei criteri generali cumulativi che qualificano il comune interesse
europeo di un IPCEI, gli Stati membri devono tra l’altro dimostrare che il progetto è conforme al
principio "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali (nel seguito, DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(Regolamento recante la c.d. tassonomia), o ad altre metodologie comparabili, e ai successivi atti di
esecuzione e atti delegati , come successivamente ampliati, integrati e modificati, recanti i c.d. criteri
di vaglio tecnico per determinare la sostenibilità delle attività economiche.

2.3. A data odierna, il gli atti delegati di esecuzione del Regolamento tassonomia includono: il
Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021 (atto delegato “Clima”); il Regolamento
Delegato (UE) 2022/1214 del 9 marzo 2022 (atto delegato complementare sul clima); il Regolamento
Delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023 (che modifica l’atto delegato “Clima”); il Regolamento
Delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 (atto delegato “Ambiente”); il Regolamento Delegato
(UE) 2024/3215 del 28 giugno 2024 (che rettifica e modifica l’atto delegato “Clima”).

2.4. L’introduzione del rispetto del principio DNSH tra i criteri di compatibilità con il mercato interno
degli aiuti di Stato agli IPCEI si inquadra nel contesto del Green Deal europeo, varato dalla
Commissione europea con Comunicazione 640 final dell’11 dicembre 2019, e assume rilevanza per
le operazioni del Fondo IPCEI anche in ragione delle condizionalità derivanti dalle fonti di
finanziamento europee che possono essere recepite e/o combinate alle disponibilità di tale strumento
nazionale.

2.5. Nel dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza il rispetto del DNSH rappresenta un principio
orizzontale di finanziamento delle misure nazionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Per
l’attuazione di tale principio, si è definito in tale contesto un insieme di riferimenti primari e secondari
di notevole rilevanza, nei profili normativi e applicativi. Con Comunicazione C(2021) 1054 final e
del 12 febbraio 2021 e la successiva Comunicazione C/2023/111 dell’11 ottobre 2023 la
Commissione europea ha pubblicato apposite linee guida recanti gli orientamenti tecnici a cui fare
riferimento per l’ottemperanza al principio DNSH, a cui hanno fatto seguito per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze contenute nella
circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 – come successivamente
aggiornata con circolari del 13 ottobre 2022, n. 33, e del 14 maggio 2024, n. 22 – in cui sono riportate
in particolare le condizioni di verifica nell’ambito delle misure di finanziamento per imprese e ricerca
(cfr. scheda n. 26 delle circolari MEF-RGS).

2.6. (CIRCOLARI MIMIT RELATIVE AI PROGETTI PNRR) Questo Ministero, con nota dell’Unità di Missione per il PNRR n. 10 del 5 giugno 2023, ha
diramato apposite linee guida per svolgere le procedure atte a verificare il rispetto del principio DNSH
nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR
di competenza del Ministero, in cui ricadono gli interventi del Fondo IPCEI attivati con decreto 27
giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022), attuati da questa Direzione a seguito delle
relative decisioni di autorizzazione.

2.7. In sede di individuazione delle iniziative destinatarie dell’intervento del Fondo IPCEI, le
condizioni di aderenza al principio DNSH sono raccolte nella fase di selezione ed autorizzazione
degli aiuti di Stato dalla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi
industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, e quindi recepite dalla scrivente
Direzione generale per gli incentivi alle imprese per l’attuazione degli interventi a seguito
dell’autorizzazione degli aiuti di Stato. Per ogni intervento autorizzato, la relativa decisione della
Commissione europea evidenzia le valutazioni di competenza effettuate e, pertanto, ne accerta la
conformità al DNSH ex ante.

2.8. In sede di autorizzazione, la conformità al principio DNSH per le misure di aiuto che sono
identiche a quelle dei relativi piani nazionali di ripresa e resilienza nazionali approvati dal Consiglio
è riconosciuta dalla Commissione europea, come previsto dalla Comunicazione C(2021) 8481, in
ragione proprio dei vincoli susseguenti all’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del predetto
Regolamento (UE) 2021/241.

2.9. Agli organismi di ricerca agevolabili dal Fondo IPCEI è riconosciuto dalle decisioni di
autorizzazione lo status di collaboratore o partecipante indiretto e/o associato al progetto comune
integrato. Le attività degli organismi di ricerca ammessi al Fondo IPCEI sono per natura e contenuti
omogenee rispetto a quelle delle imprese autorizzate, svolgendosi nel perimetro allargato dei progetti
comuni integrati in forza di collegamenti tematici e funzionali, evidenziati dalle stesse decisioni di
autorizzazione, alle attività delle imprese partecipanti dirette destinatarie degli aiuti di Stato. Pertanto,
le previsioni di conformità al DNSH accertate dalla Commissione europea in sede ex ante coprono
anche gli organismi di ricerca agevolabili dal Fondo IPCEI. A tal fine, al pari delle imprese, gli
organismi di ricerca sono tenuti a confermare in sede attuativa, nella dichiarazione di cui all’allegato
n. I alla presente e nella relazione di avanzamento redatta secondo i modelli di cui agli allegati n. 4 e
4-bis, la piena aderenza alle condizioni di esclusione e sostenibilità positivamente accertate dalla
Commissione europea per l’autorizzazione degli aiuti di Stato nel progetto in esame. 

3. Ambito di applicazione


3.1. I decreti direttoriali di apertura ed attuazione degli interventi attivati sul Fondo IPCEI ai sensi
dell’articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019, prevedono che in sede di erogazione il Ministero
effettua le verifiche e controlli previsti per il finanziamento, e a tal fine il Ministero stesso fornisce in
sede attuativa ulteriori specifiche circa le modalità di rendicontazione delle attività sostenute e dei
risultati raggiunti, la documentazione a corredo, lo svolgimento delle verifiche attuative e
all’erogazione e conferma delle agevolazioni spettanti, anche in relazione al rispetto del principio
DNSH. A tal fine, con la presente circolare questa Direzione, per quanto di competenza, intende
individuare le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH nelle fasi di attuazione delle
operazioni agevolabili sul Fondo IPCEI, sulla base dei principi contenuti nelle linee guida ministeriali
richiamate.

3.2. Ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare gli interventi del Fondo IPCEI
autorizzati a norma della Comunicazione C(2021) 8481.

3.3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente, è fatto rinvio a quanto applicabile
in ragione della normativa di riferimento ed attuativa, in particolare agli orientamenti europei e alle
linee guida ministeriali richiamate, che riportano altresì le indicazioni della regolamentazione e della
normativa di riferimento.

3.4. Rimangono ferme le disposizioni derivanti dalle norme di carattere generale, i contenuti
vincolanti emergenti dai documenti di notifica ed autorizzazione delle iniziative e/o dalle fonti di
finanziamento utilizzate, e le prerogative della Commissione europea e della Direzione generale per
la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese di questo Ministero per quanto di
competenza.

4. Condizioni applicative

4.1. Per il rispetto del principio del DNSH, è assicurata l’aderenza alle condizioni positivamente
verificate in sede di ammissione ed autorizzazione, il cui rispetto deve essere garantito dai soggetti
beneficiari in sede realizzativa.

4.2. I progetti non devono compromettere il rispetto del criterio DNSH né per quanto riguarda le
attività finanziate né il loro risultato, come nel caso dei finanziamenti dedicati alla ricerca. Il risultato
dei processi di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua
applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso
impatto ambientale.

4.3. Deve essere garantito in sede attuativa il rispetto delle condizioni di esclusione. Le attività
finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, comprendenti le attività dedicate
alla ricerca e innovazione c.d. brown R&I, che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi
dall’Allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno
significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111),
inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche. Sono esclusi gli investimenti in relazione
a combustibili fossili (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento,
riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate
all’allegato III della Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo”. Sono ugualmente esclusi quelli che riguardano attività ricomprese nell’ETS con
emissioni di CO2eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per
l’assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).

4.4. La lista delle attività escluse, a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi anche in fase realizzativa,
è compiutamente indicata nell’avviso a manifestare interesse aperto per la fase di selezione, e recepita
nei decreti ministeriali di attivazione degli interventi anche sulla base dei vincoli derivanti dalle fonti
di finanziamento utilizzate. La conformità è monitorata nel corso dell’attuazione e sono intraprese
azioni appropriate ove pertinenti.

4.5. Nell’esecuzione delle attività, deve essere rispettata legislazione ambientale e climatica di
carattere generale applicabile, nazionale ed europea, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia
di normativa edilizia e urbanistica, permessi, licenze, e certificati derivanti dalla stessa.

4.6. Sono rispettate in sede attuativa le ulteriori condizioni verificate per il DNSH in sede di
ammissione per ciascun obiettivo ambientale, previste dalla decisione di autorizzazione, dallo
chapeau document e/o dal project portfolio.

4.7. La piena esecuzione delle attività previste dal project portfolio garantisce, unitamente alla
rispondenza in sede di realizzazione alle condizioni di autorizzazione ed esclusione dal finanziamento
e al rispetto degli obblighi comunque previsti dalla legislazione ambientale di carattere generale
applicabile, l’aderenza al principio DNSH in sede attuativa. I criteri oggetto di verifica DNSH in sede
ex ante devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell’esito
della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

4.8. Non è consentita una alterazione sostanziale delle previsioni verificate in fase di selezione ed
autorizzazione. I decreti di attivazione degli interventi del Fondo IPCEI prevedono difatti che non
sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto
dell’autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione. Tali previsioni
valgono per l’interezza dei contenuti progettuali e delle previsioni di realizzazione degli stessi,
comprendendo pertanto gli elementi di rispetto del principio DNSH.

4.9. La conformità delle attività al principio DNSH verificato in origine è monitorata nel corso
dell’attuazione, e devono essere intraprese azioni appropriate ove pertinenti. A tal fine, attesa
l’inammissibilità in fase esecutiva di attività non coerenti con il project portfolio approvato e
variazioni sostanziali dei contenuti dello stesso, le eventuali attività esecutive che comportino
modifiche d’interesse per i contenuti DNSH verificati in origine devono essere adeguatamente
comunicate secondo le citate disposizioni previste per l’accesso al Fondo IPCEI; le relative
conseguenze devono essere mitigate dai soggetti beneficiari, garantendo in ogni caso il rispetto
sostanziale del principio in fase realizzativa.

4.10. Nel caso dei progetti finanziati dal PNRR che prevedano il contributo positivo alla mitigazione
dei cambiamenti climatici (IPCEI Idrogeno, come previsto dalla scheda n. 26 della Guida operativa
allegata alla circolare n. 22/2024), il progetto dovrà dimostrare di rispettare i relativi criteri, derivanti
dai principi tassonomici applicabili (tramite presentazione di relazione integrativa secondo il modello
di cui all’Allegato I alla presente):

1. l’attività di ricerca sviluppa o fornisce innovazione per tecnologie, prodotti o altre soluzioni
dedicati a una o più attività economiche per le quali nel Regolamento Delegato 2021/2139 sono
stati definiti i criteri di vaglio tecnico;

2. i risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione consentono a una o più di tali attività
economiche di soddisfare i rispettivi criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i criteri pertinenti per non arrecare un danno
significativo ad altri obiettivi ambientali;

3. l'attività economica mira a immettere sul mercato una soluzione che non si trova ancora sul
mercato e che, sulla base di informazioni pubbliche o di mercato, dovrebbe presentare migliori
prestazioni in termini di emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori tecnologie
disponibili in commercio. L'attuazione delle tecnologie, dei prodotti o di altre soluzioni oggetto
di ricerca si traduce in una riduzione complessiva netta delle emissioni di gas serra durante il loro
ciclo di vita;

4. qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o
innovazione consenta già a una o più attività contemplate nel Regolamento Delegato 2021/2139
di soddisfare i criteri di vaglio tecnico specificati nella sezione pertinente, oppure qualora la
tecnologia, il prodotto o un'altra soluzione consenta già a una o più attività economiche,
considerate abilitanti o di transizione, di soddisfare i requisiti specificati, rispettivamente, ai punti
5 e 6, l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione si concentra sullo sviluppo di tecnologie,
prodotti o altre soluzioni a emissioni altrettanto basse o inferiori con nuovi vantaggi significativi,
come ad esempio un costo inferiore;

5. qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività
abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2020/852 per le
quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, i risultati della
ricerca forniscono tecnologie, processi o prodotti innovativi che consentono a tali attività
abilitanti e alle attività infine sostenute di ridurre sostanzialmente le relative emissioni di gas
serra o di migliorarne sostanzialmente la fattibilità tecnologica ed economica al fine di
agevolarne l'espansione;

6. qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività di
transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il
Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, le tecnologie, i prodotti o
altre soluzioni oggetto di ricerca consentono di svolgere le attività in questione con emissioni
previste sostanzialmente inferiori rispetto ai criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale
alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al Regolamento Delegato 2021/2139;

a. qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche di cui alle sezioni
3.7 (Produzione di cemento), 3.8 (Produzione di alluminio), 3.9 (Produzione di ferro e
acciaio), 3.11 (Produzione di nerofumo), 3.12 (Produzione di soda), 3.13 (Produzione di
cloro), 3.14 (Fabbricazione di prodotti chimici di base organici) e 3.16 (Produzione di acido
nitrico) del Regolamento Delegato 2021/2139, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni
consentono di svolgere le attività in questione con emissioni di gas serra sostanzialmente
inferiori, mirando a una riduzione del 30 % rispetto ai pertinenti parametri di riferimento del
sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, oppure sono dedicati alle tecnologie o ai
processi a basse emissioni di carbonio ampiamente accettati in questi settori, in particolare
l'elettrificazione, segnatamente del riscaldamento e del raffrescamento, l'idrogeno come
combustibile o materia prima, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'utilizzo
del carbonio e la biomassa come combustibile o materia prima, se la biomassa è conforme
ai requisiti pertinenti di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 del Regolamento Delegato
2021/2139;

7. qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o
innovazione presenti un TRL 6 o 7, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono valutate in
forma semplificata dall'ente che conduce la ricerca. L'ente dimostra di possedere, se del caso:
a. un brevetto non più vecchio di 10 anni associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione
di altro tipo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle
emissioni di gas serra; o
b. un'autorizzazione ottenuta da un'autorità competente per la gestione del sito dimostrativo
associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo innovativi per la durata del
progetto dimostrativo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di
riduzione delle emissioni di gas serra;

8. qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o
innovazione presenti un TRL 8 o superiore, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono
calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO
14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018 e sono verificate tramite una verifica di conformità
accreditata.

5. Documentazione richiesta in sede attuativa

5.1. Per comprovare il rispetto del principio DNSH, i decreti direttoriali di apertura degli interventi
attivati sul Fondo IPCEI ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019, stabiliscono
che nella fase attuativa è necessario dimostrare che le attività di progetto sono effettivamente
realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, anche in funzione della lista
di esclusione prevista per l’intervento, e in conformità ai vigenti orientamenti e disposizioni
applicative adottati in ambito europeo e nazionale.

5.2. A tal fine, durante la fase operativa del progetto, in tutte le istanze di richiesta di erogazione
delle agevolazioni per avanzamento (comprese prima richiesta e stato finale), i soggetti beneficiari
sono tenuti a dare conto del rispetto del principio DNSH sottoponendo alla DGIAI la seguente
documentazione:


i. dichiarazione sostitutiva: è rilasciata secondo il modello da sottoporre di cui al facsimile di
schema riportato in allegato n. 3 ai decreti direttoriali di apertura ai sensi del DPR n. 445/2000,
con cui il legale rappresentante o procuratore speciale, tra l’altro, assicura che il soggetto
beneficiario, per l’ammissione alle agevolazioni e nella realizzazione delle attività progettuali,
rispetta:
a) tutte le disposizioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale
applicabile;
b) il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (“Do No Significant Harm” – DNSH);
c) la pertinente normativa di conformità ambientale dell’Unione Europea e nazionale;


ii. relazione di avanzamento: è presentata secondo il modello da sottoporre di cui al facsimile di
schema riportato in allegato n. 4 ai decreti direttoriali di apertura (e allegato n. 4-bis ai decreti
direttoriali di apertura per lo stato finale), ed è finalizzata a esporre l’esecuzione del progetto
secondo il piano di attività approvato.


Nella sezione 6 della relazione di avanzamento si deve indicare il rapporto descrittivo di parte
tecnica sugli elementi di rispetto del principio DNSH in relazione alle attività svolte nel periodo,
elencando i documenti aziendali che contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del
programma comprovanti, che saranno tenuti a disposizione presso la sede di svolgimento del
programma. La documentazione utile al beneficiario per comprovare il rispetto del principio
DNSH può includere, a titolo esemplificativo: specifiche tecniche o documentazione
comprovante la conformità delle attività finanziate e/o dei processi aziendali con la normativa
ambientale e climatica vigente e/o ai criteri tassonomici; possesso di certificazioni ambientali
oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione; migliori tecniche disponibili
(BAT); ove necessario e/o richiesto dalla normativa, valutazioni, consulenze, perizie, in merito
all’impatto climatico/ambientale o previste dalla legislazione applicabile; eventuale specifica
documentazione prevista dalla decisione di autorizzazione, dallo chapeau e/o dal project
portfolio.

Nella sezione 6 della relazione si deve dare conto dell’aderenza delle attività rendicontate alle
condizioni applicative di rispetto del DNSH di cui alla precedente sezione 4, e in particolare:
a) rispetto in sede realizzativa delle previsioni DNSH previste in sede autorizzativa dalla
decisione, dallo chapeau documento e/o dal project portfolio, le modalità con cui è stato
assolto il rispetto del principio DNSH e delle relative condizioni individuate dalla
decisione e/o dallo chapeau per ciascuno dei sei diversi obiettivi ambientali;
b) rispetto del criterio DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate né il loro risultato,
come nel caso dei finanziamenti dedicati alla ricerca, e della neutralità tecnologica;
c) conformità alle condizioni di esclusione;
d) indicazione delle azioni intraprese (es. misure di prevenzione/mitigazione degli impatti
climatico/ambientali) per garantire il rispetto del DNSH in caso di modifiche, ove
pertinenti.


Nel caso degli IPCEI Idrogeno finanziati sul PNRR, deve essere allegata una relazione
integrativa che documenti il rispetto delle condizioni per il contributo sostanziale ai
cambiamenti climatici di cui al precedente paragrafo 4.10, secondo il modello di cui al facsimile
di schema riportato in allegato n. I alla presente circolare. Tale relazione integrativa documenta
il rispetto dei criteri ivi prevista sulla base delle caratteristiche tecniche e di attuazione del
progetto, e viene aggiornata nei successivi avanzamenti sulla base degli elementi oggetto di
aggiornamento.


iii. dichiarazione di conformità: è presentata secondo il modello di cui al facsimile di schema
riportato in allegato n. II alla presente circolare, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 e
controfirmata dal responsabile tecnico del progetto, con cui il legale rappresentante o
procuratore speciale comprova la conformità delle condizioni collegate al principio del DNSH.


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