4664 - Dal 2024 nuove regole per i contributi in conto capitale

Il D.Lgs nr. 192/2024 ha modificato l'art.88 comma 3 lett. b) del Tuir.

Prima concorrevano al reddito nell'esercizio in cui incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassata e nei successive ma non oltre il quarto.

Con la modifica:

- il principio di cassa non varia;

- è stata tolta la facoltà di suddividere il contributo in un numero massimo di cinque quote di pari importo;

- si applica a partire dall'esercizio 2024 (esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2023);

- se incassati prima del 2024 continuano ad essere assoggettati al regime previgente

Classificazione dei contributi

- in conto esercizio, se volti ad influenzare positivamente la gestione caratteristica dell’impresa;

- in conto impianti, se volti a consentire l’acquisizione di particolari beni strumentali ammortizzabili;

- in CONTO CAPITALE , se volti a fortificare il patrimonio aziendale, senza che la loro concessione si correli quindi all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali. Non è comunque semplice inquadrare questa categoria, sulla stampa specializzata vengono riportate alcune casistiche: essi vengono erogati per favorire l’industrializzazione di una determinata area geografica ovvero per l’acquisizione di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni). 

L’intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUIR, per effetto del rinvio all’art. 88, comma 3, dello stesso TUIR, soggiacciono allo stesso trattamento tributario dei contributi trattati come sopravvenienze attive di cui sopra.

CONTABILITA' 

Per i contributi in conto capitale relativi al periodo 2024 occorre considerare l'eventuale sfasamento temporale tra la competenza civilistica (provvedimento definitivo di liquidazione del contributo) e quello fiscale (principio di cassa).

Se il decreto definitivo arriva nel  2024 ed il contributo viene incassato nel 2025 occorre determinare le imposte differite.

Esempio: 

-Contributo di € 100.000,00 (senza ritenute del 4%)

-Ires 24%

-Imposte differite: € 24.000,00

Contabilmente:

2024
DARE AVERE IMPORT0
Credito c/enti pubblici  Sopravvenienze attive € 100.000,00
Imposte correnti, differite e anticipate (voce 20 C.E)  Fondo imposte differite (B2 S.P) € 24.000,00
2025
DARE AVERE IMPORTO
Banca c/c Credito c/enti pubblici   € 100.000,00
Fondo imposte differite Debiti tributari (D12)  € 24.000,00

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). (24G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2024

Art. 9

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del periodo sono soppresse;

Art. 13

Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano più applicazione:

TUIR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024)

(GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 126)

Art. 88

Sopravvenienze attive

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;(200)

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
T
ali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati  ((...))

. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia

(Per i contributi relativi a SPESE DI RICERCA E SVILUPPO il punto 3. dell'art.108 rimanda la comma 3 dell'art.88)

Art. 108

Spese relative a più esercizi
 
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3. (182)
 

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