4637 - Bonus Transizione 4.0: modelli e procedura di comunicazione crediti

LINK DEL GSE (soggetto a cui inviare la comunicazione)

RASSEGNA STAMPA

www.pmi.it - 29/4/2024


NORMATIVA 

Decreto direttoriale 24 aprile 2024

art.6 del decreto legge numero 39 del 29 marzo 2024


GSE

GSE Comunicato del 29 aprile 2024

GSE Secondo comunicato stampa del 29 aprile 2024


Art.6 del decreto legge n.39 del 29 marzo 2024

Art. 6

Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
 
1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
 
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Decreto direttoriale del 24 aprile 2024

VISTO l’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”, che ha istituito il “Piano Transizione 4.0” disponendo, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, ovvero, a determinate condizioni,
fino al 30 giugno 2021, e di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, effettuati nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, che ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a determinate condizioni, fino
al 30 novembre 2023, e il comma 1064 del medesimo articolo 1, che, apportando modifiche e
integrazioni all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto
l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2022;

VISTO l’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che,
novellando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificando il comma 1058 e
introducendo i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta
per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016
anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026;

VISTO l’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, che, novellando l’articolo 1 della n. 160
del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies,
ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo,
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione
estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge n. 160 del 2019, che con
specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge
n. 232 del 2016, ha previsto che “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di
acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure
agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi
generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta effettuano una
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”, disponendo inoltre che “Con apposito
decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le
modalità e i termini di invio della comunicazione”;


VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, che in
relazione al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica, design e ideazione estetica, prevede che “Al solo fine di consentire al Ministero dello
sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione
e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del
perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali
misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”, disponendo inoltre che
“Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello,
il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione”;

VISTI i decreti del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021, con i quali sono stati definiti i
modelli di comunicazione previsti dall’articolo 1, commi 191 e 204, della legge n. 160 del 2019;

VISTO (NORMATIVA SULLA COMUNICAZIONE) l’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione dei crediti
d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-
ter, della legge n. 178 del 2020, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201
e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,
quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla
comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell’ammontare complessivo degli
investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della
relativa fruizione nonché all’aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del
completamento degli investimenti di cui al primo periodo per gli investimenti già realizzati fino al
giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTO, (NORMATIVA SULLA COMUNICAZIONE)  in particolare, il comma 1, quarto e quinto periodo, del citato articolo 6 del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39, a norma del quale le “Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate
sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo
economico. Per le finalità di cui al presente articolo con apposito decreto direttoriale del Ministero
delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre
2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni
di cui al presente comma”;

VISTA (AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE)  la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024, con la quale, nelle more
dell’attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui comma
1, del citato articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è prevista la sospensione dell’utilizzo
in compensazione mediante modello F24 per i crediti d’imposta relativi ai codici tributo: i) 6936 e
6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
ii) 6938, 6939 e 6940 quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento”
2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico”
in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte
dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le
PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio
2024, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle
imprese e del made in Italy;

CONSIDERATA la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli allegati ai decreti del
Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero
dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di consentire alle imprese la compensazione dei crediti
d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati gli allegati modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti
l’applicazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo
1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica,
di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020.

2. Il modello di cui all’Allegato 1, relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi, si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due
sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e
immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della
fruizione negli anni dei crediti d’imposta.

3. Il modello di cui all’Allegato 2, relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per
l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle
informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni
del credito d’imposta.

4. Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine
di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere
dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è,
altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni
comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino
al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli
investimenti.

5. Il modello di comunicazione di cui al comma 3 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine
di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere
dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è,
altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni
comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino
al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli
investimenti.

6. I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito
istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile
2024.

7. La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per
la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1,
commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti
in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui
all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del
medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021.


IL DIRETTORE GENERALE


GSE Comunicato stampa del 29/4/2024

GSE
29/04/2024

TRANSIZIONE 4.0, AL VIA LA PROCEDURA PER COMPENSARE I CREDITI D’IMPOSTA

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

  • Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
  • Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.


GSE Comunicato stampa del 29/4/2024

GSE
29/04/2024

TRANSIZIONE 4.0, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INVIO DEI MODULI

Con riferimento alla news Transizione 4.0, al via la procedura per compensare I crediti d’imposta si specifica che:

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  1. Nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
  2. Nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".