4503 - Decreto aiuti - Bonus di € 10.000,00 per la partecipazione a fiere ( Art.25 della legge di conversione del Decreto Aiuti L.91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022)

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO

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LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00104) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022

Da <https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&elenco30giorni=true>

Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:


      «Art. 25-bis (Disposizioni per  favorire  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in  Italia).  -

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio  nazionale  che,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  FIERE  DAL 16.7.2022 AL 31.12.2022
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia,  di  cui   FIERE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di  10.000
euro.  BONUS DI € 10.000,00


      2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30  novembre  VALIDO FINO AL 30 NOVEMBRE 2022
2022 e puo' essere richiesto una sola volta da  ciascun  beneficiario
per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
    

  3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo l'ordine  temporale  di  ricezione  delle
domande e nei limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma  10,  previa  CI SARA' UN CLICK DAY
presentazione di una richiesta, esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso un'apposita piattaforma  resa  disponibile  dal  Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto  attuatore  di  cui  al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
    

  4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma
3,  ciascun  richiedente  deve  comunicare  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente  bancario  a  se'  intestato.  Ciascun  richiedente
fornisce,  altresi',  le  necessarie  dichiarazioni  sostitutive   di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
        a) di avere sede operativa  nel  territorio  nazionale  e  di
essere iscritto al Registro delle imprese della camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
        b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a  una  o
piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali  di  settore  di
cui al comma 1;
        c)  di  avere  sostenuto  o  di  dover  sostenere   spese   e
investimenti per la partecipazione a una o piu' delle  manifestazioni
fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
        d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
        e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre  condizioni  previste  dalla
legge  come  causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
        f) di non avere ricevuto altri  contributi  pubblici  per  le
medesime finalita' di cui al presente articolo;
        g) di essere a conoscenza delle finalita' del  buono  nonche'
delle spese e degli investimenti rimborsabili  mediante  il  relativo
utilizzo.


      5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi  3
e 4, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia  il  buono  di
cui al comma 1 mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
     

    6. Entro la data di scadenza del buono,  i  beneficiari  devono         L'ISTANZA DI  RIMBORSO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30.11.2022
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli  investimenti  effettivamente  sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche  internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile  e'  pari  CONTRIBUTO DEL 50%
al 50 per cento  delle  spese  e  degli  investimenti  effettivamente       AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro  il
limite  massimo  del  valore  del  buono  assegnato.  All'istanza  di
rimborso e' allegata copia del buono e delle  fatture  attestanti  le
spese e gli investimenti sostenuti, con  il  dettaglio  dei  relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la  piattaforma  di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di  documentazione  incompleta,  al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
    

  7. Il Ministero dello sviluppo economico,  ovvero  il  soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo,  provvede  al  rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante  accredito  delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato  dal  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 31.12.2022
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.


      8.  Con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo         PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO
economico  possono  essere  adottate   ulteriori   disposizioni   per
l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la
predisposizione e la gestione della piattaforma di  cui  al  comma  3
possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti  in  house
dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel
limite  massimo  complessivo  dell'1,5   per   cento   dei   relativi
stanziamenti.


      9. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e alle condizioni di cui  al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  "de  minimis"  nel  settore  agricolo,   e   al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
     

    10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si  FONDI STANZIATI € 34 mln
provvede, quanto a 24 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale  di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18,  comma  1,
del presente decreto».