PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO
---
LEGGE 15 luglio 2022, n. 91
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00104) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2022
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Disposizioni per favorire la partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia). -
1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del FIERE DAL 16.7.2022 AL 31.12.2022
presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui FIERE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA
al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, e' rilasciato un buono del valore di 10.000
euro. BONUS DI € 10.000,00
2. Il buono di cui al comma 1 ha validita' fino al 30 novembre VALIDO FINO AL 30 NOVEMBRE 2022
2022 e puo' essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario
per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per
la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 e' rilasciato dal Ministero dello
sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle
domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa CI SARA' UN CLICK DAY
presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica,
attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al
comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma
3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta
elettronica certificata valido e funzionante nonche' le coordinate di
un conto corrente bancario a se' intestato. Ciascun richiedente
fornisce, altresi', le necessarie dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile
nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di
essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o
piu' delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di
cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e
investimenti per la partecipazione a una o piu' delle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le
medesime finalita' di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalita' del buono nonche'
delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo
utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3
e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di
cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono L'ISTANZA DI RIMBORSO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30.11.2022
presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di
rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali
di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile e' pari CONTRIBUTO DEL 50%
al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente AGEVOLAZIONE MASSIMA € 10.000,00
sostenuti dai soggetti beneficiari ed e' comunque contenuto entro il
limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di
rimborso e' allegata copia del buono e delle fatture attestanti le
spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi
costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di
cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta
documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al
beneficiario non e' erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto
attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso
delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle
stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 31.12.2022
beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO
economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per
l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonche' la
predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3
possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house
dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel
limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi
stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei
limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 IL CONTRIBUTO E' IN DE MINIMIS
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si FONDI STANZIATI € 34 mln
provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di
cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
del presente decreto».