4496 - Sabatini, operativa la maggiorazione del contributo per gli investimenti Green (Decreto 22 aprile 2022 pubblicato sulla G.U. n.139 del 16.6.2022)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.139 del 16.6.2022 il decreto interministeriale del 22 aprile 2022.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Per gli investimenti green stesso contributo previsto per i beni industria 4.0.


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 aprile 2022 

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del  contributo  in
relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari,
impianti  e  attrezzature  da  parte  di  piccole  e  medie  imprese.
(22A03524) 

(GU n.139 del 16-6-2022)

Decreta: 

Art. 1

Definizioni
.......
p) «investimenti green»: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto
ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare
l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;

.....
Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i  requisiti,  le
condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal
medesimo art. 2 del decreto-legge  n.  69/2013  e  ne  disciplina  le
modalita' di concessione, erogazione e controllo, nonche' di raccordo
con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto,
per gli investimenti in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e  attrezzature  ad  uso  produttivo,  hardware,  software  e
tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche  disposte  e  delle
linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui  alle
disposizioni  di  legge  citate  in  premessa.  In  particolare,  gli
interventi  agevolativi  sono  articolati,  in  conformita'  con   le
predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento: 
    a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali; 
    b) agevolazioni per investimenti 4.0; 
    c) agevolazioni per investimenti green. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della  legge  n.  160/2019,  il
presente decreto disciplina, altresi', le modalita'  procedurali  per
il riconoscimento del contributo maggiorato previsto  dalla  medesima
legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui  al
comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno. 
  3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali,  gli
investimenti 4.0 e gli investimenti  green  di  cui  al  comma  1  e'
dedicato il Capo II del presente decreto,  mentre,  al  Capo  III  e'
contenuta  la  disciplina  per  il  riconoscimento   del   contributo
maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il  Capo
V recano disposizioni comuni  applicabili  a  tutti  gli  interventi,
fatte salve le previsioni speciali ivi contenute. 

.................

Capo II
Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green

....
Art. 9 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Il finanziamento di  cui  all'art.  8  deve  essere  interamente
utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti: 
    a) investimenti in beni strumentali; 
    b) investimenti 4.0; 
    c) investimenti green; 
    d) investimenti in beni strumentali e investimenti  riconducibili
a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). 
 
Art. 11 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. A fronte del  finanziamento  di  cui  all'art.  8,  e'  concessa
un'agevolazione, nei limiti delle intensita' previste dai regolamenti
di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti,  pari
all'ammontare  complessivo  degli   interessi   calcolati,   in   via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni  e  di
importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un
tasso d'interesse annuo pari: 
    a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; 
    b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.