4467 - Credito d'imposta mezzogiorno e sisma: nel settore del noleggio le imbarcazioni sono ammesse solo se classificate alle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio (Interrogazione parlamentare: risposta del 22.3.2022)

RISPOSTA PARLAMENTARE DEL 22.3.2022


 


 

Interrogazione

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07730
presentato daCANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentatoGiovedì 17 marzo 2022
modificatoMartedì 22 marzo 2022, seduta n. 662
  CANCELLERI, MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, commi 171-172, della legge n. 178 del 2020 sono state estese fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni previste ex articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 recante norme in materia di credito di imposta a favore degli investimenti effettuati dalle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture produttive già esistenti ovvero da ubicare in una delle cosiddette «zone assistite» del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);

nell'ultimo anno, però, sono emerse non poche segnalazioni da parte delle società operanti nel settore del noleggio rispetto a una impostazione interpretativa dell'Agenzia delle entrate che esclude, dalle agevolazioni in esame, l'acquisto delle imbarcazioni da diporto nuove;

in particolare, si rileva come l'esclusione di tali investimenti dalle agevolazioni venga realizzata all'amministrazione nell'assunto che le imbarcazioni da diporto non possono essere ricomprese nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale «Impianti, macchinari e attrezzature varie» ovvero nella voce B.II.3 «Attrezzature industriali e commerciali» – ammesse all'agevolazione – ma debbano farsi rientrare nella voce B.II.4 «Altri beni», categoria, invece, esclusa dalle agevolazioni;

a ben vedere, un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi posto che, con riferimento alle società di noleggio, le imbarcazioni da diporto, lungi dal rientrare nel novero degli «Altri beni», dovrebbero invece farsi rientrare nella voce B.II.2, in quanto beni senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata;

si tratta di una situazione che, in considerazione degli interessi in gioco, richiederebbe di essere chiarita dall'amministrazione soprattutto se si tiene conto della tendenza della maggior parte delle società operanti nel settore di iscrivere tali beni nella voce B.II.2. dell'attivo dello stato patrimoniale –:

se il Ministro, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative per chiarire l'effettiva ed esatta portata della norma sui crediti di imposta previsti a favore delle imprese che, operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree del Sud, provvedano all'acquisto di imbarcazioni da diporto nuove.
(5-07730)

 

Risposta

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07730

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in ordine al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

In particolare, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nell'ultimo anno, sono emerse non poche segnalazioni da parte delle società operanti nel settore del noleggio in relaziona a una impostazione interpretativa dell'Agenzia delle entrate che esclude, dalle agevolazioni in esame, l'acquisto delle imbarcazioni da diporto nuove partendo dall'assunto che «le imbarcazioni da diporto non possono essere ricomprese nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale “Impianti, macchinari e attrezzature varie” ovvero nella voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali” – ammesse all'agevolazione – ma debbano farsi rientrare nella voce B.II.4 “Altri beni”, categoria, invece, esclusa dalle agevolazioni».

L'interrogante rileva che un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi per le società di noleggio delle imbarcazioni da diporto e, pertanto, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire l'ambito applicativo del menzionato credito di imposta con riguardo alle imprese, operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto e ubicate nelle aree del Sud, che provvedano all'acquisto di nuove imbarcazioni.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015 (come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234) riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027».

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale pro tempore vigente (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 e Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021).

Con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili, si evidenzia che il comma 99 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, dispone che sono agevolabili gli investimenti «facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 13 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, «Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale», a cui la legge istitutiva del credito d'imposta in oggetto rinvia, prevede l'esclusione dalle agevolazioni in argomento dei settori «Trasporti e relative infrastrutture» e «costruzione navale».

Le attività svolte dalle imprese di noleggio di imbarcazioni, dunque, devono essere valutate, caso per caso, al fine di stabilire se si sia in presenza di soggetti operanti nei settori esclusi dalla disciplina agevolativa, tenuto conto delle regole unionali in materia di aiuti di Stato.

Tanto premesso, occorre precisare, in via preliminare che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta – per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinario» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).

Ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti nella circolare n. 38/E del 2008 dell'Agenzia delle entrate che esclude dall'agevolazione tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate – come i beni iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni» attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile di tali beni in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali.
Alla luce di quanto sopra, dunque, i beni di cui si tratta – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti per l'accesso all'agevolazione de qua – sono considerati agevolabili qualora, sulla base dei corretti principi contabili, risultino classificati nelle predette voci rilevanti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile).


RASSEGNA STAMPA

Investimenti al Sud: natanti agevolati solo se compresi nelle giuste “voci” (Fiscooggi.it - 24/3/2022)

Investimenti al Sud: natanti agevolati
solo se compresi nelle giuste “voci”

24 Marzo 2022

I beni ammessi allo sconto fiscale, come anche chiarito dall’Agenzia delle entrate al tempo dell’introduzione dell’antesignano beneficio, vanno classificati come detta la legge originaria

Per accedere al credito d’imposta dedicato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (articolo 1, commi 98 e seguenti, legge n. 205/2015) le imbarcazioni da diporto, come gli altri beni ammessi, devono essere necessariamente classificate nelle voci B.II.2 o B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale (articolo 2424 cc). Lo ribadisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare (risposta 5-07730) e, quindi, confermando che non è possibile tout court derogare ai precetti delle norme e della prassi.

La problematica è arrivata in commissione Finanze della Camera, su input di alcune società di noleggio di imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree del Sud, che acquistano nuovi natanti, le quali considerano ingiusta l’esclusione dal bonus degli stessi perché, generalmente, ricompresi nella voce B.II.4 “Altri beni”, non ammessa all’agevolazione in base all’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione del beneficio progenitore.

Il Ministero, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, risponde ricordando innanzitutto, per sommi capi, la disposizione interessata, cioè quella contenuta nel comma 98 dell’articolo unico della Stabilità 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge di bilancio 2022. Questa, in particolare, riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi – quelli indicati nel comma 99 – destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che rientrano nelle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Riguardo ai beni agevolabili, dalla lettura del comma 99 si evince che gli stessi, oltre a far parte di un progetto di investimento iniziale, da attuarsi tramite l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate negli individuati territori (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento Ue n. 651/2014), non devono appartenere ai settori “trasporti e relative infrastrutture” e “costruzione navale”, così come previsto dall’articolo 13 dello stesso regolamento Ue, a cui rinvia la legge che ha, in origine, plasmato l’agevolazione.
Si tratta della legge n. 296/2006 che, con l’articolo 1, commi da 271 a 279, ha introdotto un analogo credito d'imposta, concesso per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, riferendosi esclusivamente ai beni “classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale …, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile”, vale a dire agli “Impianti e macchinari” (voce B.II.2) e alle “Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3).

Quindi, a parere del Mef, per inquadrare i beni agevolabili, restano attuali i chiarimenti forniti nella circolare n. 38/2008, emessa al tempo dell’introduzione dell’antesignano beneficio, che escludono dallo sconto fiscale tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse, come quelli iscritti in quella residuale B.II.4 “Altri beni”, attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in tema di immobilizzazioni materiali.
In conclusione, alla presenza di tutti gli altri requisiti per accedere al credito d’imposta, le imbarcazioni da diporto nuove, acquistate dalle società di noleggio, possono essere considerate agevolabili solo se classificate nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile.

 


RASSEGNA STAMPA

Commercialista telematico 26.3.2022 

La risposta non contiene una esclusione a priori in quanto rimanda alla corretta applicazione dei principi contabili.

Questo è il parere del quotidiano:

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 12, “le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio”, e che dunque l’approccio adottato dai principi contabili nazionali è un approccio classificatorio per destinazione, che valorizza come immobilizzazione ciò che rappresenta la «dotazione tecnica» che l'impresa utilizza nello svolgimento della sua attività produttiva, si dovrebbe ritenere che le imbarcazioni da diporto possano, nel rispetto di tutte le altre condizioni, essere ammesse all’agevolazione in esame.