4229 - Bando economia circolare, faq sulla cumulabilità

BANDO  ECONOMIA CERICOLARE

FAQ  SULLA  CUMULABILITA’   SCARICATE IL  15.3.2021

Progetti R&S economia circolare - Domande frequenti (FAQ) (mise.gov.it)

3.3. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal D.M. 11/06/2020, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 12, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti di Stato concessi nella forma di benefici fiscali e/o di garanzia per i quali il cumulo, sulle medesime spese, è consentito nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i.

3.4. Le agevolazioni concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 11/06/2020 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

3.5. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare?
Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul D.M. 11/06/2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.

Come previsto dall’articolo 6, comma 12, del D.M. 11/06/2020, nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al D.M. 11/06/2020 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., come indicato nella precedente FAQ 3.3.

Nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 12, non interviene, come indicato nella precedente FAQ 3.4. In tal caso il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.