4722 - Ok alla regolarizzazione postuma delle fatture 5.0, Risposta a interpello inedita dell'Agenzia delle Entrate (Il Sole 24 Ore, 16/10/2025)

📰 Il Sole 24 Ore – “Ok alla regolarizzazione postuma delle fatture 5.0”

Autore: Roberto Lenzi
Data: 16 ottobre 2025

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ambito del piano Transizione 5.0, le imprese possono regolarizzare le fatture prive del riferimento normativo obbligatorio previsto dall’articolo 38 del decreto legge 19/2024, purché la correzione avvenga prima dell’utilizzo del credito d’imposta.

In assenza di tale indicazione, la documentazione è considerata non idonea e comporta la revoca del beneficio fiscale. Tuttavia, l’Amministrazione consente una sanatoria attraverso l’integrazione dei documenti, estendendo alle misure 5.0 le stesse procedure già ammesse per il piano Transizione 4.0.

Per le fatture cartacee, il riferimento alla norma può essere aggiunto manualmente con scrittura indelebile o timbro sull’originale. Per le fatture elettroniche, sono previste due modalità alternative:

  1. stampa del documento con annotazione manuale e conservazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/1972;
  2. creazione di un allegato elettronico integrativo con la dicitura prescritta e gli estremi del documento.

La regolarizzazione postuma è dunque ammessa, ma solo se effettuata prima della fruizione del credito, per garantire la piena validità formale delle spese agevolabili nel quadro della Transizione 5.0.


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La frase “conservazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/1972” fa riferimento all’obbligo di conservare i documenti fiscali (come le fatture) secondo le modalità stabilite dalla normativa IVA italiana.

Vediamolo in modo chiaro e pratico 👇


📜 Cosa dice l’articolo 39 del DPR 633/1972

È la norma che regola come devono essere conservati i documenti contabili — cioè fatture, registri IVA, documenti di trasporto, ecc.
In sintesi, prevede che:

  • Tutti i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere conservati per almeno 10 anni.

  • La conservazione deve garantire autenticitĂ , integritĂ , leggibilitĂ  e reperibilitĂ  dei documenti.

  • Può essere fatta in formato cartaceo o digitale (nel rispetto delle regole tecniche).

  • In caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, i documenti devono essere esibiti prontamente.


💼 Nel contesto dell’articolo “fatture 5.0”

Qui la norma serve a chiarire che:

  • Se l’impresa stampa una fattura elettronica per aggiungere manualmente la dicitura mancante,

  • quella copia “integrata” deve essere conservata in modo conforme all’art. 39,
    cioè archiviata e custodita come documento fiscale ufficiale (leggibile, autentico, e disponibile per i controlli).

In sostanza:
👉 significa “conservala come documento fiscale valido per 10 anni, seguendo le regole IVA”.


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