REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

INDICE

  1. Link Registro Nazionale degli aiuti di stato
  2. Sezione trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
  3. Faq
  4. Contatti
  5. Normativa di riferimento
  6. Decreto 31 maggio 2017 n.115  

 

RNA Registro Nazionale degli aiuti di Stato

 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (rna.gov.it)

  


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FAQ 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (rna.gov.it)

 


CONTATTI

 

Contatti DGIAI - Direzione Generale per gli Incentivi Alle Imprese - Supporto RNA
 
Viale America n.201 00144 Roma (RM)
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Richieste di assistenza al Supporto RNA

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  • Casella PEC abilitata alla ricezione da posta non certificata
  • Casella PEC non abilitata alla ricezione da posta non certificata, fornendo però un indirizzo alternativo al quale fornire un riscontro.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 
 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l'Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11

Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici

Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017.

Art.6 comma 7 - Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini (C.d. Decreto Milleproroghe) che modifica la Legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

Legge 24 dicembre 2012, n. 234  - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
 
Accordo di Partenariato 2014-2020  per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
 

 
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
 
APPROFONDIMENTI
  1. Impresa unica
  2. Tipologie di aiuti
  3. Informazioni per ogni aiuto concesso
  4. Variazioni
  5. Aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione
  6. Registrazione degli aiuti fiscali
  7. Superamento del de minimis
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115  

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni. (17G00130)

(GU n.175 del 28-7-2017)
  Vigente al: 12-8-2017
  
Capo I
Disposizioni generali


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
 
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e
interministeriali;
 
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla
concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
 
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge
n. 57 del 2001;
 
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalita' di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002;
 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015,
n. 115;
 
Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge
n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
 
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede,
tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli
aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e' assicurato
attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro
nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia' esistenti per i
settori dell'agricoltura e della pesca;
 
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che
autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto
di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio
delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento
delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire
e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n.
234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio
2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248
del 24 settembre 2015, recante modalita' di applicazione
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da
recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione
europea;
 
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che
si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il
compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in
presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto
di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di
attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di
progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti
aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura
definita dal CIPE;
 
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale;
 
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che
istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la
«Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non e'
prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione
preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario
all'amministrazione pubblica competente;
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre
2016;
 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
 
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7,
con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini
previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di
Stato;
 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;
 
Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della
precitata comunicazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi
alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai
sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura,
realizzato nell'ambito del SIAN;
d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura;
e) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea;
f) aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i
criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
g) aiuti de minimis: gli aiuti de minimis come definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del
13 luglio 2015;
h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a titolo
di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della
Commissione del 25 aprile 2012, nonche' delle disposizioni
dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella
medesima materia;
i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de
minimis SIEG;
l) regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano
necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate
singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in
linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto,
che non e' legato a uno specifico progetto, puo' essere concesso a
una o piu' imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un
ammontare indefinito;
m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di
fuori di un regime di aiuti;
n) aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a
singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di
cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e
dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis;
p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati
in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la
Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo
16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio
2015;
q) Autorita' responsabile: il soggetto di natura pubblica o
privata designato dalla norma primaria come responsabile della
registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in
mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito
dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la competenza ad
adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o
dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc
da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per
il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di
attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla
comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura
amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione
interna di ciascuna Amministrazione;
r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata
che concede aiuti individuali;
s) Autorita' di gestione del programma di CTE: l'autorita'
pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati
membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale
europea con responsabilita' nella gestione e attuazione del programma
ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;
t) Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale
aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli
aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG
concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice
fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi
dell'articolo 13, commi 2 e 3;
u) Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro
nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un
determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o
meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13,
commi 2 e 4, e dell'articolo 15;
v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione, operata dal Registro
nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de
minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data
dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a
livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;
z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di
notifica elettronica della Commissione europea;
aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra 
IMPRESA UNICA (vanno considerate solo le imprese ubicata in Italia)
cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013;
bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a
favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli
aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale;
cc) Codice dell'Amministrazione Digitale: il codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive
modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti
definendo le modalita' operative per la raccolta, la gestione e il
controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato,
agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonche' i criteri per
l'interoperabilita' con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale
interoperabilita' con le banche di dati in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresi',
in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici
degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici
alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' la data a
decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1407/2013.

Art. 3

Informazioni del Registro nazionale aiuti
 
TIPOLOGIE DI AIUTI

1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni,
individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti:

a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel
settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti
della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base
dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del
13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonche' quelli
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
d) gli aiuti de minimis SIEG;
e) gli aiuti SIEG.
 
INFORMAZIONI PER OGNI AIUTO CONCESSO
2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1,
il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'Autorita' responsabile;
b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc,
con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo,
alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla
tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonche' le ulteriori
informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui
all'articolo 16;
c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;
d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto
individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla
denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla
dimensione;
e) dati identificativi del progetto o dell'attivita' per il quale
e' concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una
breve descrizione del progetto o dell'attivita' finanziata, comprese
le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP),
all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e
delle spese ammesse;
f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare
riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto,
alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale
e di equivalente sovvenzione.
 
3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale
aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento,
contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti
tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero.
 
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo
52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA gia' esistenti per i
predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti
attraverso i criteri di integrazione e interoperabilita' di cui
all'articolo 6.

Art. 4

Accesso e conservazione delle informazioni

1. Il Registro nazionale aiuti e' realizzato in formato aperto
secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice
dell'Amministrazione Digitale.
 
LIBERO ACCESSO ALLE  INFORMAZIONI
2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 e' assicurato
senza restrizioni e senza necessita' di identificazione e
autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto
industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel
Registro nazionale aiuti secondo modalita' che tutelino il predetto
diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto
beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato
che comprovino la sussistenza del segreto.
 
3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti,
ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla
data di concessione dell'aiuto.
 
4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti
sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle
imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'informatizzazione della contabilita' di Stato.

Capo II
Interoperabilita' con altre banche di dati

Art. 5

Ulteriori informazioni
e servizi resi disponibili dal Registro
 
COLLEGAMENTO CON IL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLE CAMERE DI COMMERCIO
1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla
concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro
nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto
beneficiario attraverso l'interoperabilita' con il Registro delle
imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
 
COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA CUP
2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilita' con il
Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice
identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 6

Aiuti nei settori agricoltura e pesca

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le
informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca
continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che
assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali
e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli
aiuti individuali.
 
2. Le informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese disponibili
al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di integrazione e
interoperabilita' stabiliti da uno specifico protocollo di
comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che
definisce le modalita' per la reciproca comunicazione dei dati
presenti nei diversi registri e, in particolare:
a) gli adeguamenti tecnici necessari per assicurare la
compatibilita' tra i registri SIAN e SIPA e il Registro nazionale
aiuti;
b) le procedure per la reciproca messa a disposizione delle
informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti e nei registri
SIAN e SIPA.
 
3. Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilita' di
cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle
informazioni che le Autorita' responsabili di aiuti nei settori
agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono
tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i
predetti contenuti e le modalita' dei controlli operati attraverso i
medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base
del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.

Art. 7

Interoperabilita' del Registro nazionale aiuti con le banche di dati
esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese

1. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri
provvedimenti le modalita' tecniche e i protocolli di comunicazione
per l'interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti con i
sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle
imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni
titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via
telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del
registro previsti dal presente decreto.

Capo III
Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti

Art. 8

Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc

1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc
nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e'
tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di
regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva
comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve
intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di
comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla
Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento
dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o
aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di
sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti
beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti
individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente
articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti
individuali.

2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati
solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di
aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in
vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura
informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti
individuali.
 
3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel
Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico
codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato
all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al
comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e'
certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.
 
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono
trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di
dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita' di
accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua un centro
unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro nazionale
aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 9

Registrazione degli aiuti individuali

1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito
del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 10, il Soggetto concedente e' tenuto alla registrazione
dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del
registro.

2. Ciascun aiuto individuale e' identificato nel Registro nazionale
aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice
identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato,
tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del
Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla
concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti
di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de
minimis.

3. La registrazione dell'aiuto individuale e' certificata dal
Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui
al comma 2.
 
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d),
e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono
specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con
il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la
trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalita'
di accreditamento del Soggetto concedente.
 
5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto
concedente e' tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data
della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione
dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della
predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto
individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» gia'
rilasciato non puo' essere validamente utilizzato ai fini previsti
dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti
che eventualmente lo riportano.
 
VARIAZIONI (punti 6,7,8)
6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente e',
altresi', tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la
procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:
a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale
dovute a variazioni del progetto per il quale e' concesso l'aiuto
individuale stesso;
b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie
ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la
disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o
di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
c) a conclusione del progetto per il quale e' concesso l'aiuto
individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale
definitivamente concesso.
 
7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale
aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta
del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione
RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della
concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale
codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste
dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e
dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione
dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.
 
8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo
disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o
in parte l'aiuto individuale gia' erogato, il Soggetto concedente e'
tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al
comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a
seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del
medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla
conoscenza dell'avvenuta restituzione.
 
9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono
indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso,
riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR»
e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».

Art. 10

Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione
 
REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI FISCALI

1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti
individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si
intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da
parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime
caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro
nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio
finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di
cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de
minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di
concessione quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto
individuale.
 
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle
entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale
o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti
preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di
cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e,
relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la
fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016.
 
3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano
disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti
previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di
questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal
presente articolo.
 
SUPERAMENTO DEL DE MINIMIS
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG,
l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per effetto del
superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla
tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimita'
della fruizione.
 
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e)
ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate
con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.
 
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di
aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui
al comma 1, il termine per la relativa registrazione e' pari a
sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente
la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto
beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti
e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero
alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro
sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione
nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione
europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte
della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La
registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione
dell'aiuto individuale.
 
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli
aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il
cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a
seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati.

Art. 11

Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti
che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un
conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente
ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10,
comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e,
comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti
interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro
nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul
sito web del registro.
 
2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10,
comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare
tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma
1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non
piu' tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a
depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.
 
3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la
registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il
provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi
disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle
informazioni stesse.
 
4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati
sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le
informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti illegali oggetto di decisione di recupero gia' concessi alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo
comporta le responsabilita' di cui all'articolo 52, comma 7, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

Art. 12

Aiuti di Stato concessi nell'ambito
dei Programmi di cooperazione territoriale europea

1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno
Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di
cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le
informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e
agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel
Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorita' di gestione del
programma di CTE abbia sede in Italia.
 
2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo
all'Autorita' responsabile e al Soggetto concedente sono svolti
dall'Autorita' di gestione del programma di CTE di cui al comma 1,
che e' tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8,
9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le
modalita' e i termini previsti dai predetti articoli.
 
3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente
decreto e' previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione
territoriale europea.

Capo IV
Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti

Art. 13

Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente
nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche
alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad
avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del
supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro.
 
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il
Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del
soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto
individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura
Deggendorf di cui al comma 4.
 
3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo
pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG,
gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un
determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In
particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso,
sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto
concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione
del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e
dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura
e' fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei
criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6. La
Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa
contenute, cosi' come inserite dalle Autorita' responsabili e dai
Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8,
comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le
informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.
 
4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli
aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto
precisato all'articolo 15.
 
5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro
nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il
«Codice Concessione RNA - COR».
 
6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi
del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni
nel registro stesso, ferme restando la responsabilita' del soggetto
beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite
all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni.
 
7. Eventuali funzionalita' del Registro nazionale aiuti, ulteriori
rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere
definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico.

Art. 14

Verifiche relative agli aiuti de minimis

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente
nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche
alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG,
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e' tenuto ad
avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del
supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura
informatica disponibile sul sito web del registro.
 
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il
Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del
soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto
individuale, genera i seguenti documenti:
a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;
b) Visura Aiuti de minimis.
 
3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli
aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto
beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle
informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle
Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal
Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto
individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione,
il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in
applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della
data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni
relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e
dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA
sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui
all'articolo 6.
 
4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale
aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice
Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per
il quale e' in corso la registrazione e' pari o inferiore all'importo
dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti
dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il
predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto
individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo
dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilita', ove prevista
dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione
dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora
disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento
dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili
al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilita'
dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto
dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti puo',
comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa
reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la
piena responsabilita'.
 
5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, e' reso
disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni
riportate nella Visura Aiuti de minimis.
 
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale
relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG gia'
concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale
aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare
il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni
desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti
beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de
minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e
nell'esercizio finanziario in corso.
 
7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi
del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al
Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni
nel registro stesso, ferma restando la responsabilita' del soggetto
beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite
all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 15

Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero

1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del
quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che
dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato
interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati
identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la
registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf.
Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto,
identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco
dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione europea.
 
2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti
SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere
effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attivita'
inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti
aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web
del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10,
l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini
dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei
provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di
aiuti SIEG.
 
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi
disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni
riportate nella Visura Deggendorf.
 
4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza
delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi
del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad
inserire le informazioni nel registro stesso.

Capo V
Trasparenza

Art. 16

Funzionalita' del Registro nazionale aiuti
in materia di trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia
di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della
Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo
108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori
agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale
aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai
sensi del presente decreto, dalle singole Autorita' responsabili e
dai Soggetti concedenti.
 
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili
nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella
medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni
trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle
singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti
individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.
 
3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in
analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.

Capo VI
Norme finali

Art. 17

Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi
di utilizzo del Registro nazionale aiuti

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo
52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1°
luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli
articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di
erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai
predetti articoli nonche' l'adempimento degli obblighi di verifica
relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui
all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione,
dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di
erogazione degli aiuti individuali.
 
2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10,
l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente
regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della
fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti
fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti
individuali sono dichiarati, determina l'illegittimita' della
fruizione dell'aiuto individuale.

3. Restano ferme le responsabilita' previste dall'articolo 52,
comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di
inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 18

Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti

1. Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di
funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano
applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalita' di
verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e degli aiuti
SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero
dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato
funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione
adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in
luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di
erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della
menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso riferimento
alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate
con le predette modalita'. Con analoga pubblicazione sul sito del
Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del
funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorita'
responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente
all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di
mancato funzionamento.

Art. 19

Coordinamento e monitoraggio

1. Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli
incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima
Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale
aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le
eventuali criticita' riscontrate nell'applicazione, attraverso il
sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di
controllo sugli aiuti di Stato.
 
2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del
Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e
anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a
chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita'
all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
 
Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723