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Reddito impresa e irap

Compensi amministratore: non sempre vale il principio di cassa “allargato”

di Fabio Garrini -    lunedì 22 dicembre 2014

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Tra le tradizionali operazioni da svolgere entro la fine dell’anno vi è la verifica del pagamento dei compensi spettanti agli amministratori entro la fatidica data del 12 gennaio: entro tale scadenza occorre infatti procedere alla materiale erogazione di detti emolumenti al fine di poter beneficiare della deduzione dal reddito della società nel periodo d’imposta appena terminato. Tale previsione, applicabile generalmente, non è però valida in tutte le situazioni, ma occorre distinguere in merito al tipo di reddito che consegue l’amministratore percettore.

Il principio di cassa “allargato”

Per la deducibilità in capo alla società del compenso erogato all’amministratore è necessario il suo materiale pagamento nel corso di tale anno: questo è quanto statuito dall’art. 95 comma 5 Tuir al fine di evitare fenomeni elusivi derivanti dall’asimmetria tra le regole che presidiano il reddito della società (competenza) e dell’amministratore (cassa). Tali fenomeni potrebbero essere facilmente confezionati rinviando la materiale erogazione del compensi stanziati a bilancio, soprattutto nelle società dove gli amministratori sono nella sostanza sovrapponibili ai soci. La citata precisione normativa mira proprio a scongiurare tale fenomeno.

Nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel 2014 è assicurata purché detta erogazione avvenga entro il prossimo 12 gennaio 2015. Tale principio – detto di “cassa allargata” – è stato introdotto già diversi anni addietro dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 57/E/2001 sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante. Pertanto, poiché i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d’imposta precedente (in forza dell’art. 51 comma 1 Tuir), essi saranno deducibili dalla società in tale periodo d’imposta.

Al riguardo, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opinione diffusa che solo il compenso soggiace alla deducibilità per cassa sancita dall’art. 95 comma 5 e non anche i relativi contributi, che sarebbero quindi deducibili per competenza, senza dare quindi alcuna rilevanza alla data in cui vengono versati.

Il principio di cassa “stretto”

Sulla scorta delle considerazioni proposte, occorre pervenire alla conclusione diametralmente opposta nel caso in cui l’amministratore eserciti la propria mansione nell’ambito dell’attività professionale, con partita Iva (sul punto si veda, ad esempio, quanto affermato dall’Agenzia nella CM 105/E/01).

Il reddito conseguito dall’amministratore, in questo caso, viene determinato sulla base dell’art. 54 TUIR, quindi sulla base del principio di cassa “stretto”: se il compenso viene pagato nel 2015, anche se entro il 12 gennaio, per il professionista questa parcella costituirà compenso tassabile solo nel 2015.

Conseguentemente, non pare affatto possibile sfruttare il parallelismo in precedenza ricordato, introdotto dalla C.M. n. 57/E/2001: quando il pagamento avvenga dal 1 gennaio 2015, anche entro il 12, in capo alla società il diritto alla deduzione verrà maturato solo nel 2015, con la conseguenza di doverlo sterilizzare in dichiarazione dei redditi tramite una corrispondente variazione aumentativa.

Pertanto, concludendo sul tema, va osservato come non per tutti gli emolumenti a favore degli amministratori sia possibile attendere il 12 gennaio senza impatti sulla situazione fiscale della società erogante:

  • se l’amministratore consegue reddito di lavoro dipendente o assimilato, è possibile attendere il rientro dalle vacanze invernali per procedere al pagamento dello somme a questo spettanti;
  • al contrario, se l’amministratore consegue reddito professionale, la deduzione in capo alla società è consentita nel 2014 solo se il pagamento degli emolumenti ad egli spettanti avviene entro il 31 dicembre.