Attribuzione del codice fiscale,
strada aperta alle reti di imprese
Le indicazioni dell’Agenzia sulla compilazione del modello AA5 per l’iscrizione all’Anagrafe tributaria
Le reti d’imprese possono richiedere il codice fiscale.
Con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle aziende che hanno sottoscritto (o aderito a) un “contratto di rete”, con particolare attenzione alla compilazione di alcuni quadri del modello AA5.
 
Il documento di prassi ricorda, in primo luogo, che la norma sull’attribuzione del codice fiscale (articolo 2 del Dpr 605/1973) prevede l’iscrizione all’Anagrafe tributaria anche per le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, fra le quali possono essere incluse le reti di impresa.
Fornisce, quindi, alcune indicazioni sulla compilazione del modello AA5 (soggetti diversi dalle persone fisiche) per l’attribuzione del codice fiscale, da presentare presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
 
Per quanto riguarda la “data di costituzione” della rete, nel modello deve essere indicata quella relativa all’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, prescritta per i sottoscrittori originari.
La corretta “denominazione”, poi, è “Rete di imprese”, alla quale deve seguire la descrizione che la identifica.
Per l’individuazione della “natura giuridica”, viene istituito il codice “59 – Rete di imprese”, mentre la “sede legale” è rappresentata dal luogo che meglio identifica la collocazione della rete.
Infine, in mancanza di un “codice attività” che identifichi unitariamente l’azienda in base alla tabella Ateco 2007, deve essere indicato il codice “94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca”.
Sempre con il modello AA5, conclude l’Agenzia, la rete di imprese può comunicare la variazione dati e, alla conclusione del contratto, l’estinzione.
r.fo.

pubblicato Lunedì 4 Luglio 2011