Agenzia di Informazione Finanziaria 
Istruzione n. 2009-05 ‘Modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1 , lett.b) della Legge 17 giugno
2008 n.92

 

ISTRUZIONE  IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

 

Articolo 5 – Individuazione del titolare effettivo in alcuni casi particolari.
a) Società:
l’individuazione del titolare effettivo di una società presuppone che il soggetto designato ricostruisca
la catena partecipativa fino al suo vertice, partendo dalle informazioni rese dal legale rappresentante o
altra  persona  munita  di  specifici  poteri.  Tali  informazioni,  dovranno  essere  vagliate  sulla  base  di
documentazione  oggettiva  (bilanci,  certificazioni  di  enti  pubblici,  atti  notori)  e  del  complesso  delle
informazioni  comunque  disponibili,  anche  in  funzione  del  rischio  assegnato  al  cliente  stesso;  in
particolare,  il  soggetto  designato  potrà  basarsi  sulle  sole  informazioni  rese  dal  cliente  soltanto  se
quest’ultimo  sia  stato  classificato  a  rischio  “Limitato”  in  base  ai  criteri  indicati  nell’Istruzione  AIF
n.2009-03. Oltre alla formale titolarità delle azioni o quote partecipative, dovranno essere considerate
situazioni che possano indurre a ritenere esistente il superamento della soglia rilevante per effetto di
particolari relazioni tra persone fisiche o particolari poteri sulla gestione (es. patti parasociali, vincoli
di  parentela  o  derivanti  da  relazioni  d’affari    o  di  finanziamento,  potere  di  nominare  uno  o  più
Amministratori, carica di Amministratore unico, ecc.).
A titolo esemplificativo, si consideri il seguente caso:


   Cliente: Società A, con i seguenti soci:
       B, persona fisica titolare del 4%,
       C, persona giuridica titolare del 26%,
       D, persona giuridica titolare del 70%.
     Soci di C:
       E, persona fisica titolare del 50%,
       F, persona fisica titolare del 50%.
     Soci di D:
       G, persona fisica titolare del 50%,
       H, persona fisica titolare del 40%,
       I, persona fisica titolare del 10%.


In  questo  caso,  i  titolari  effettivi  saranno  individuati  nelle  persone  fisiche  G  e  H  che,  in  base  alla
presunzione de iure operata dall’articolo 1, lettera r), della Legge n. 92/2008, detengono più del 25%
del capitale della persona giuridica D che detiene il controllo di A.
Sempre con riferimento all’esempio, in assenza di ulteriori elementi quali quelli sopra indicati (patti
parasociali,  ecc.),  la  presenza  di  una  persona  (socio  D)  che  controlla  il  cliente  e  la  circostanza  che
nessuna persona fisica risulta controllare il socio C (titolare di più del 25% del capitale del cliente)
escludono l’individuazione di altri titolari effettivi oltre ai suddetti G e H.
Qualora il cliente sia una società di diritto sammarinese istituita in forma anonima i soggetti designati
potranno acquisire copia o estremi identificativi del verbale di assemblea redatto ai sensi dell’articolo
44  bis,  comma  1,  della  Legge  23  febbraio  2006  n.  47,  così  come  modificato  dall’articolo  87  della
Legge n. 92/2008.