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DURC: dalle verifiche esclusi i soci di società di capitali

Il messaggio INPS n. 6302 del 28 luglio 2014

A fornire interpretazioni in merito è intervenuto in passato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 2 del 24 gennaio 2013.
Da ultimo, l'istituto con il Messaggio n. 6302 del 28 luglio 2014, in quanto - come indica il documento di prassi - nel corso della riunione tenutasi presso la direzione centrale INPS con la Consulta Toscana dei Consulenti del Lavoro sono emersi comportamenti non uniformi nella emissione del DURC delle società di persone.
A tal fine, l’INPS ricorda che sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro con l’Interpello n. 2/2013 , recepito dall'Istituto con messaggio 49252013.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci delle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci.
Di converso, invece, tale verifica appare necessaria per le società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.
Ciò in quanto, relativamente alle società di persone sul patrimonio sociale possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e i creditori sociali possono procedere sul patrimonio personale dei soci.
In definitiva, dunque, l’Istituto conferma il precedente orientamento, evidentemente ancora non uniformemente applicato, invitando le sedi ad effettuare le verifiche sulle posizioni anche relativamente alla regolarità della posizione contributiva oltre che del titolare dell'impresa con dipendenti anche su quelle del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali nel caso di società di persone, mentre, per le società di capitali non rilevano le posizioni contributive dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC.