Fonte: Eutekne.info

Compensi degli amministratori in ODV deducibili per competenza

Il principio di cassa previsto dall’art. 95 del TUIR si applica solo per i compensi riferiti all’attività di amministratore

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 / Sabato 17 marzo 2012
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L’art. 6 comma 1 lett. b) del DLgs. 231/2001 dispone che l’ente non risponde della responsabilità derivante dalla commissione di uno dei reati previsti dallo stesso Decreto se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché quello di curare il loro aggiornamento, sono stati affidati a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il cosiddetto Organismo di vigilanza).

In ordine alla composizione dell’Organismo, la norma lascia una certa autonomia agli enti e, solo di recente, la L. 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell’Organismo di vigilanza.
Al di là di quest’ultimo intervento normativo, le linee guida di Abi e di Confindustria individuano nella presenza di uno o più amministratori non esecutivi un elemento di garanzia, indipendenza e omogeneità d’indirizzo, al punto che diversi modelli organizzativi ne contemplano la presenza all’interno dell’Organismo di vigilanza (ODV).

Traslando la problematica sul piano fiscale, la presenza di amministratori pone il problema della deducibilità dei relativi compensi, atteso che l’art. 95 comma 5 del TUIR dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali e degli enti commerciali di cui all’art. 73 comma 1 sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Tale norma vuole impedire arbitraggi sul principio di competenza, evitando che la società si deduca un costo non ancora tassato in capo all’amministratore in quanto dallo stesso non ancora incassato (per le persone fisiche vale il principio di cassa). In altri termini, come affermato dall’Agenzia delle Entrate, si vuole far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante (circ. 57/2001, § 7.1).

Laddove il compenso all’amministratore componente dell’ODV venga pagato l’anno successivo rispetto a quello di competenza, ci si chiede se lo stesso sia deducibile in capo alla società nell’anno di maturazione ovvero in quello del pagamento.
Ancorché l’art. 95 del TUIR faccia riferimento, in modo generico, ai “compensi spettanti agli amministratori delle società”, si ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che il principio di cassa operi solo con riferimento a quei compensi pagati dalla società all’amministratore per la gestione della società stessa, vale a dire per tutti quegli atti necessari all’attuazione dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2380-bis c.c. e stabiliti dall’atto costitutivo o dall’assemblea.
Se gli amministratori pongono in essere attività diverse da quelle gestorie, non si può ritenere che la relativa remunerazione rientri nella nozione di “compensi spettanti agli amministratori” rilevante ai fini della determinazione del reddito della società. Ciò anche nell’ipotesi in cui, in capo al percettore, tali redditi abbiano la stessa natura del compenso ricevuto come amministratore.

L’attribuzione delle funzioni di ODV comporta un nuovo incarico

Si pensi ad un dottore commercialista che è anche amministratore di una società di capitali e che, nel rispetto dell’art. 2391 c.c., venga chiamato dalla stessa società a prestare una consulenza fiscale. Tale consulenza, al pari del compenso da amministratore, costituisce reddito di lavoro autonomo per il professionista. Per la società rappresenta, invece, una normale prestazione di servizi, alla quale si applica il generale principio di competenza.
Analogo discorso vale per gli amministratori indipendenti che siano anche componenti dell’Organismo di vigilanza.
Come evidenziato dalla circolare ABI n. 1/2012 in occasione delle modifiche introdotte dalla L. 183/2011, l’attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza all’organo di controllo comporta l’affidamento di un nuovo incarico professionale e non costituisce un’estensione del mandato legale del collegio sindacale.
Analogo ragionamento sembra applicabile anche con riferimento agli amministratori per i quali la nomina a componente dell’ODV non costituisce un ampliamento del mandato.
Dal momento che i compensi in questione sono corrisposti agli amministratori, ma non vanno a remunerare l’attività gestoria, si ritiene che gli stessi siano deducibili per competenza, quindi a prescindere dal momento in cui gli stessi sono corrisposti.