Legge 5 marzo 2001, n. 57

"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001

 

Art. 14

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.