MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 18 ottobre 2002

Modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

(G.U. del 4 novembre 2002, n.258)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto, l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

Considerato che e' necessario provvedere a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 in materia di aiuti de minimis, per quanto riguarda la registrazione delle informazioni relative ad essi da parte di ciascuno Stato membro;

Sentita la conferenza Stato-regioni, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell'11 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.  Finalita' e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto sono disciplinate le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti a titolo di de minimis, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.
2. Le informazioni di cui al comma 1 riguardano le agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici; tali informazioni riguardano anche gli aiuti in forma di agevolazioni fiscali fruite direttamente dalle imprese, sebbene non disposte attraverso un formale provvedimento di concessione.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici o privati di cui al comma 2 comunicano le informazioni di cui all'art. 2 al Ministero delle attivita' produttive.



Art. 2.  Informazioni da comunicare

l. Le informazioni da comunicare riguardano:
a) il soggetto beneficiario delle agevolazioni;
b) l'appartenenza a gruppi;
c) la norma o il provvedimento in base ai quali le agevolazioni sono state concesse;
d) la tipologia e l'ammontare delle agevolazioni concesse ed erogate;
e) l'attivita', lo scopo, l'unita' locale o produttiva per le quali le agevolazioni sono state concesse;
f) le agevolazioni revocate;
g) gli investimenti previsti e realizzati.
2. I soggetti di cui all'art. 1 nominano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, un referente per gli adempimenti di cui al medesimo decreto e lo comunicano al Ministero delle attivita' produttive.



Art. 3.  Modalita' di trasmissione delle informazioni

1. Tempestivamente e comunque con cadenza trimestrale i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono le informazioni di cui all'art. 2, con riferimento alle agevolazioni concesse e agli importi erogati, secondo modalita' tecniche che saranno rese note dalla Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del Ministero delle attivita' produttive entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono al Ministero delle attivita' produttive le informazioni relative all'anno 2001.




Art. 4.  Modalita' di accesso alle informazioni

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Ministero delle attivita' produttive le informazioni necessarie ai fini della verifica del cumulo delle agevolazioni.
2. L'accesso alle predette informazioni puo' essere realizzato anche per via telematica, sulla base di specifici accordi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 18 ottobre 2002
Il Ministro: Marzano