Fonte: EditWeb  19/03/2011

CONTANTI: GUIDA AI LIMITI DI UTILIZZO

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

 

 

 

 
Tra le varie riforme del Governo Monti c`e` la cosiddetta "stretta sui contanti", una normativa che ha modificato il tetto oltre il quale e` vietato utilizzare i contanti nei pagamenti tra un soggetto e l`altro, con obiettivo di combattere "il nero" e il riciclaggio del denaro sporco.
 
 
 
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Sul punto si e` detto molto e non sempre correttamente, tanto che per molti l`esatta portata della modifica non e` assolutamente chiara.
Nelle prime fasi, soprattutto, le interpretazioni scorrette erano diffuse, anche agli sportelli bancari. Alcune persone si sono viste ostacolare, se non rifiutare, prelievi di somme superiori a 1.000 euro, con richiesta talvolta di fornire giustificativi per iscritto. E` bene quindi fare chiarezza sulla portata del provvedimento e sui suoi programmati sviluppi futuri.

LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO: cosa cambia per pagamenti
Il primo punto da chiarire e` che la modifica del Governo Monti ha riguardato una legge gia` esistente da anni, la legge antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). La soglia oltre il quale NON e` possibile utilizzare il contante per i pagamenti c`era gia`, ed e` stata tra l`altro modificata molte volte.
Fino al 6/12/2011 era di 2.500 euro e dal 6/12/2011 e` stata portata a 1.000 euro.
I pagamenti coinvolti sono tutti quelli tra soggetti, pubblici, privati o imprenditoriali che siano, di qualsiasi natura o tipo. Si va dal pagamento di un acquisto fatto in negozio (o in una catena commerciale) a quello del conto del dentista, dell`idraulico, del commercialista o di qualsiasi altro professionista. Anche un semplice pagamento tra due privati e` soggetto allo stesso limite.

Ma cosa cambia in concreto?

Pagamenti in contante
E` vietato effettuare tramite contanti pagamenti, di qualsiasi tipo e natura, di somme pari o superiori a 1.000 euro.

Attenzione, perche` il divieto riguarda anche pagamenti "artificiosamente" frazionati -riferiti ad un unica operazione- il cui totale sia uguale o superiore a 1.000 euro.
La legge, e una circolare ministeriale, precisano che tale caso si ha quando per un`unica operazione economica vengono disposte, con intendo elusivo, un certo numero di pagamenti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo. Se non e` possibile stabilire l`arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, sette giorni. Non c`entrano nulla i casi in cui il frazionamento sia previsto da un contratto oppure siano decisi nell`ambito di una normale attivita` commerciale.

Da chiarire anche che sono permessi i pagamenti in contante superiori a 1.000 euro fatti attraverso le banche, la posta, o gli istituti di moneta elettronica, che rimangono quindi tracciabili. Rientrano in questa categoria tutti i pagamenti fatti consegnando allo sportello i contanti che poi vengono "trasformati" in uno strumento di pagamento, come per esempio l`assegno circolare, il travellers cheque, il vaglia, o il trasferimento diretto tramite un istituto di money transfers.

Pagamenti con assegno
Se si utilizzano assegni per pagare una somma uguale o superiore ai 1.000 euro, e` obbligatorio apporre la clausola "non trasferibile" e indicare nome o ragione sociale del beneficiario. I libretti degli assegni forniti dalle banche sono gia` muniti della clausola "non trasferibile" prestampata. Per ottenere libretti senza la clausola va fatta una richiesta specifica con pagamento di 1,5 euro per ogni assegno, a titolo di bollo. Su di essi, nel caso serva, la clausola va apposta a mano.

In pratica, per fare pagamenti di importo uguale o superiore a 1.000 euro non si possono usare assegni trasferibili, girati da altri od anche fatti all`ordine "mio proprio" e poi girati al beneficiario.
Attenzione, rimane sempre possibile utilizzare propri assegni fatti all`ordine "mio proprio", anche di importo uguale o superiore a 1.000 euro, per prelevare contanti in banca o alla posta, con girata alla banca (o alla posta) stessa.
Le suddette regole valgono per assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari.

Pagamenti con libretti al portatore
I libretti di deposito al portatore, lo ricordiamo, sono quelli pagabili direttamente al possessore che li presenti allo sportello per l`incasso.
Non e` possibile utilizzare questi libretti per pagare somme uguali o superiori a 1.000 euro, e conseguentemente non possono piu` esistere libretti al portatore con saldo di tale importo.

I libretti di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono tutti essere nominativi, intestati ad una specifica persona.
Ricordiamo che e` fissato al 31/3/2012 il termine entro il quale i libretti al portatore con saldo uguale o superiore a 1.000 euro devono essere regolarizzati, chiudendoli, prelevando le somme eccedenti o trasformandoli in libretti nominativi.

Conseguenze in caso di violazione
In caso di violazioni, segnalate dalle banche o dalle poste al Ministero dell`Economia e all`Agenzia delle entrate, possono scattare addebiti di sanzioni ed anche controlli fiscali, questi ultimi ovviamente a discrezione dell`Agenzia delle entrate.
La sanzione base per i pagamenti varia dall`1% al 40% dell`importo trasferito, con minimo 3.000 euro, e colpisce ambedue i soggetti coinvolti. Pagando entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, e` applicabile, secondo quanto previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative (legge 689/81 art.16), la sanzione ridotta del doppio del minimo, in questo caso il 2%.
Anche per gli assegni e` prevista la stessa sanzione, con la precisazione che nel caso particolare di pagamenti effettuati con girata di assegni all`ordine "mio proprio" la violazione si considera tale anche se l`assegno e` di importo inferiore a 1.000 euro, senza la possibilita` di applicare la sanzione ridotta detta sopra.

Per i libretti postali al portatore la sanzione varia invece dal 10% al 20% del saldo del libretto (in caso di mancata regolarizzazione) oppure dal 20% al 40% del saldo del libretto (in caso questo superi i 1.000 euro), con minimo sempre a 3.000 euro. La sanzione e` invece "limitata" al saldo del libretto se quest`ultimo e` inferiore a 3.000 euro.
La sanzione cambia per importi superiori a 50.000 euro, si veda in merito la scheda pratica tra i link di approfondimento. Sui tempi di notifica della sanzione a carico del soggetto che ha commesso la violazione e sulle modalita` di opposizione si veda l`approfondimento contenuto nella circolare MEF 2/2012 disponibile tra i link utili.

LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO, cosa cambia per stipendi e pensioni
Le regole gia` dette coinvolgono ovviamente anche tutte le riscossioni, anche quelle effettuate da privati per stipendi pagati da aziende, private o pubbliche che siano o pensioni pagate dallo Stato.

Per le aziende private scatta quindi il vincolo di effettuare pagamenti sopra 1.000 euro -in questo caso di stipendi e compensi- solo attraverso mezzi rintracciabili come i bonifici o gli assegni (intestati al dipendente e non trasferibili). Le aziende pubbliche hanno invece maggiori restrizioni perche` -dal 6/3/2012- devono effettuare i propri pagamenti - per stipendi, compensi e pensioni- esclusivamente per via telematica , quindi attraverso bonifici sul c/c o con accredito di strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario (per esempio le carte prepagate o le nuove carte elettroniche istituzionali introdotte dal Dl 78/2010 ma ancora non realizzate).

Il conto corrente-base
Strettamente collegata agli obblighi gia` visti e` l`idea del Governo di creare un conto corrente ad hoc, per venire incontro a chi fino ad oggi, in particolare i pensionati, riscuoteva solo per contanti e non era munito di conto corrente. Entro Marzo 2012 dovrebbe essere firmata una convenzione, tra ABI, banche e poste, per la realizzazione di un conto corrente "base" con bancomat gratuito e costi "ragionevoli" e trasparenti come suggerisce la "Raccomandazione della Commissione europea del 18/7/2011".
Per le fasce piu` svantaggiate, che saranno probabilmente i pensionati con pensione minima, il conto base dovra` essere a costo zero ed esente da bollo.

LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO e i prelievi allo sportello
E` da chiarire fin da subito che la soglia dei 1.000 euro non riguarda in alcun modo i prelievi di contante in banca o alla posta, che rimangono liberi. Cio`, oltre ad essere evidente leggendo la normativa, e` stato chiarito dal Ministero dell`economia e dall`ABI (con circolare alle banche) perche` in alcuni istituti bancari sembra esserci stata qualche interpretazione errata.
A fronte di richieste di prelievo di importo uguale o superiore a 1.000 euro la banca e la posta non solo non devono creare impedimenti o chiedere che vengano fornite le ragioni dello stesso, ma non hanno nemmeno l`obbligo di fare segnalazioni al Ministero dell`economia o all`Agenzia delle entrate.

La segnalazione va fatta semmai nel caso vi siano elementi concreti che portino a ritenere che vi sia stata una violazione delle norme antiriciclaggio gia` dette, quindi, per esempio, prove di un trasferimento della somma tra soggetti diversi. Quindi, non e` il mero prelievo di -mettiamo - 2.000 euro da un conto corrente a far scatenare segnalazioni e controlli, ma una prova, per esempio, del fatto che la persona che ha prelevato i 2.000 euro li ha utilizzati per pagare qualcuno, a qualsiasi titolo.

Per completezza dell`informazione va anche detto che dall`anno 2012 (probabilmente dall`estate, quando saranno emanati i provvedimenti attuativi) i movimenti bancari e postali verranno comunicati periodicamente all`Agenzia delle entrate, a partire da quelli del 2011.
Pertanto, se dall`analisi degli stessi l`Amministrazione finanziaria ritenesse sospette alcune operazioni -magari non singolarmente illecite- potrebbe scattare un controllo. In particolare, per stessa previsione delle norme antiriciclaggio, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e` un elemento di sospetto, in particolar modo nei movimenti bancari di un`azienda.

Ecco che quindi se e` vero che i prelievi in contante sopra i 1.000 euro sono liberi, e` anche vero che d`ora in poi saranno maggiormente monitorati e in tutti i casi "sospetti" l`Agenzia delle entrate, dietro segnalazione delle banche o delle poste, potra` chiedercene chiarimento. Tutto quanto sopra vale anche per i versamenti in contante, che restano liberi da vincoli di importo, fermo restando il ragionamento gia` fatto sulla possibilita` che un insieme di operazioni, o il ripetersi delle stesse per importi ingenti, possa portare ad una valutazione di caso "sospetto".

DEROGA PER I TURISTI
Il Dl di semplificazione fiscale (Dl 16/2012) ha previsto una deroga alle regole sull`utilizzo dei contanti per i cittadini stranieri, intesi come non europei (quindi non di uno dei paesi dell``Unione europea e dello Spazio economico europeo), e che abbiano altresi` residenza fuori dall`Italia.

Per questi soggetti, per lo piu` turisti, e` possibile utilizzare, per pagamenti di beni e servizi, somme in contanti superiori ai 1.000 euro a condizione che il negoziante -o il prestatore di servizi- (negozi, agenzie di viaggio, etc.) acquisisca all`atto del pagamento copia del passaporto e un`autocertificazione riguardo al possesso del requisito di (non) essere cittadino italiano ne` europeo e a condizione che i soldi vengano versati sul c/c del negoziante -o prestatore del servizio- entro al massimo il giorno feriale successivo, con consegna alla banca (o posta) della documentazione acquisita dall`acquirente e copia dello scontrino fiscale emesso.

Una nota sulla transitorieta`: gli adempimenti di cui sopra devono essere rispettati fin da subito (dal 2/3/2012, data di entrata in vigore del dl). Ancora non e` pero` disponibile il prospetto di comunicazione che gli esercenti devono obbligatoriamente inviare preventivamente all`Agenzia delle entrate, ne` sono state chiarite le modalita` di invio della comunicazione stessa. L`Agenzia avvisa che dal momento in cui il modello sara` disponibile (approvato con proprio provvedimento pubblicato sul sito ufficiale), gli esercenti avranno 15 giorni di tempo per inviarlo.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- D.lgs.231/2007 (decreto "antiriciclaggio"), art.49 e segg.
- Dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art.2 comma 4 ter, inserito dal
- Dl 201/2011 (decreto "salva-italia") convertito nella legge 214/2011, art.11 e art.12 modificato dal
- Dl 1/2012 (decreto "liberalizzazioni") art.27
- Dl 16/2012 (decreto "semplificazione fiscale"), art. 3 e comunicato Agenzia delle entrate del 13/3/2012

- Circolare Ministero Economia del 4/11/2011 (id 989136) riguardante in particolare istruzioni sui prelievi e versamenti di contante
- Circolare Ministero Economia n.2 del 16/1/2012 riguardante in particolare le modalita` di notifica delle sanzioni in caso di violazione nonche` le modalita` di opposizione a disposizione dei soggetti sanzionati
- Circolare ABI dell`11/1/2012

a cura di Rita Sabelli