Fonte: Fisco-Tasse.com

Limitazione all’uso del contante e al ritiro in banca: tra paura e realtà ecco cosa fare

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Scritto il 16 luglio 2012 in  

Il problema del ritiro di contante in banca al di sotto dei mille euro allo sportello tra novità nelle norme antiriciclaggio, limiti al prelievo  contanti, indicazioni di cause di non trasferibilità, abbassamento delle soglie a 2.500 euro e poi con il governo monti a 1.000 euro, necessita di qualche chiarimento per alcni lettori che traggono anche spunto dalla storia di una signora dei giorni scorsi. facciamo un esempio tratto da una storia vera: Una signora si reca allo sportello della propria banca e chiede di ritirare tutti i soldi che ha, per paura che la crisi finanziaria gli azzeri o cancelli la propria disponibilità sul conto corrente, o la razioni in base ad un limite di 2.500 euro. Personalmente mi è capitato di assistere allo sportellista che le diceva che non era possibile ritirare tutto il contante da lei richiesto perchè superiore al limite consentito dalla norme antiriciclaggio.
Da questo è nata una bagarre in quanto la signora che diceva che i soldi erano suoi e poteva metterli anche sotto le mattonelle.

Facciamo un pò di chiarezza per vedere se i vostri soldi, fondi o depositi in banca sono al sicuro e al riparo dalla crisi
Chiarisco prima di tutto che le norme antiricilaggio esistono e possono essere liberamente consultate quindi invito i cittadini e leggerle per conoscere i vostri diritti. Inoltre per rispondere alla domanda di altri amici lettori e colleghi che mi chiedevano se sussisteva un problema legato al prelievo di contanti sul conto corrente bancario rispondo che per le norme antiriciclaggio è vietato il passaggio di denaro non tracciato, ossia in contanti, su transazioni commerciali per operazioni il cui valore sia superiore ai 2.500 euro complessivamente. Questo vuol dire che se qualche furbo poco intelligente avesse intenzione di fare tutti assegni da 2.400 euro per la medesima operazione andrebbe comunque incontro a sanzioni. Se vi ricordate questo inverno si parlava dell’acquisto di una casa da parte di un noto politico con tutti assegni da 12.500 euro (il vecchio limite prima del DL 138 del 2011) come se nessuno l’avrebbe scoperto. Altro caso di soggetto con consulenti molto pratici e poco saggi e competenti.

Premesso che non esiste un fondato motivo razionale di ritenere l’Italia sia a rischio di default, tornando a noi, se volessi proprio tutelarmi e non mi fidassi dell’istituto di credito e dell’Italia intera potrei tranquillamente prelevare tutto il denaro contante, anche il 100% delle disponibilità, e portarlo a casa: la banca poi può attivare tutte le segnalazioni che preferisce e che è obbligata a fare alla guardia di finanza ma in questo caso non vedo nè una violazione del limite all’utilizzo del contante che ricordo scatta quando siano effettuati trasferimenti di denaro contante in euro o in valuta estera o di libretti al portatore o di libretti di deposito bancari o postali al portatori sopra la soglia tra soggetti diversi, nè vedo una violazione degli indici di anomalia. Poi vi potrebbero anche essere dei controlli ma il ritiro dei soldi dal conto corrente, a meno di norme che ad oggi non conosco, è garantito.

Limitazione all’uso del contante al di sopra dei 1.000 euro
Fermo restando quanto detto in merito alla frazionabilità delle operazioni con il contante che se la cui somma cautelativamente è superiore ai mille euro e si configurano movimentazioni ripetute che fanno presagire un disegno unitario frazionato che definisce in realtà un’unica operazione è anch’esso sanzionabile in violazione delle norme antiriciclaggio v’è da dire che non è detto che ciò sia fatto, nel senso che la sanzione non scatta immediatamente in quanto è necessaria una valutazione. Qualora infatti la frazionabilità sia derivante da contratto in base alla libera contrattazione delle parti che decidono autonomamente di corrispondere il compenso in più tranche o acconti e saldi questo non sarà snazionabile di default.

Attenzione: la frazionabilità del contratto se definita ex ante contrattualmente non è punibile per cui se stabilite da prima che i versamenti saranno periodici e al di sotto del limite non dovrete avere problemi, sempre considerando che non lo state facendo apposta ovviamente. é il caso per esempio di contratto di affitto di un immobile o di una fornitura di servizi.

Facciamo l’esempio dell’acquisto di una cucina o di un bene e per il quale possiamo dare acconti solo per 999 euro ed il rsto con pagamento tracciabile e quindi bonifico cc o assegno non trasferibile con intestazione. Certo c’è da dire che ad un controllo non ci vuole molto a vedere che il saldo era supponiamo 5.00o euro ed abbiamo erogate 999 in contati e 4.001 euro tramite bonifico. A quel punto dovreste spiegare i 999 euro come sono arrivati.

Accredito della pensione e ritiro del contante allo sportello
Anche per i pensionati non è stato semplice in quanto  anche loro entro il 7 marzo dovranno farsi accreditare a posta su un conto coerente e non sarà più possibile la riscossione dei contanti alla posta se la pensione è di importo superiore ai mille euro e figuriamoci che i pensionati, abituati da un bel pò, e con una certa resistenza al cambiamento come potranno comportarsi. Vi saranno da attendersi momenti di tensione agli sportelli. Tuttavia il Govenro Monti ha previsto ed imposto entro il 28 marzo di introdurre un conto corrente base di facile apertura, gestione e chiusura e che abbia una serie di operazioni gratuite proprio per venire incontro a tali esigenze.

Chiusura libretti postali al portatore sopra la soglia dei mille euro
Problema anche per i libretti postali che essendo considerati in pratica come denaro contante devono avere un saldo inferiore ai 1.000 euro pena la segnalazione. Tale operazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo (termine prorogato con il decreto mille proroghe del 2012). La stessa disposizione non vale per le altre forme di “contante” presente come per esempio i certificati di deposito.

Norme Antiriciclaggio
Le norme antiriciclaggio impongono delle condizioni all’uso del contante per questo fino al 29 aprile 2008 il limite all’utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore, se non con conseguenti segnalazioni, era consentito per importo inferiori a 12.500 euro mentre dal 13 agosto questo limite scende a 2.5000 euro. Viene anche introdotto l’obbligo al mantenimento dei saldi sui conti correnti postali di deposito con importi inferiori ai 2.500 euro. Questo in estrema sintesi e senza pretesa di esaustività il nuovo quadro di riferimento nella circolazione di contante.

Si possono emettere assegni superiori a 2.500 euro o 1.000 euro
Alcuni amici mi hanno chiesto se fosse possibile continuare a pagare con gli assegni: si è possibile solo che l’assegno dovrà recare la clausola di non trasferibilità nome e cognome del destinatario o della ragione sociale della società a cui è destinato.

Le sanzioni per il trasferimento di denaro contante
Queste si sostanziano in un sanzione che può andare dall’1% al 40% del contante o del valore dei titoli trasferiti con un minimo di 3.000 euro. Per trasferimenti superiori a 50 mila euro invece la sanzione minima potrà essere aumentata fino a 5 volte.
Tuttavia è previsto un regime deflattivo e transitorio che limita le sanzioni delle norme antiriclaggio limitatamente alle operazioni comprese tra i 1.000 euro ed 2.500 euro tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012; questo per venire incontro al duplice cambiamento che si è registrato nell’ultimo anno delle soglie di tracciabilità.

Il problema a cui potremmo assistere con il passare del tempo, qualora i mercati finanziari continuino a comportarsi in modo irrazionale, potrebbe essere quello di una carenza di liquidità allo sportello, per cui le banche avrebbero difficoltà ad erogare denaro contante.

Deroghe per il settore del Turismo
Tuttavia viste le proteste degli operatori del turismo che si trovavano spesso a che fare con clienti stranieri che volevano pagare in contanti è stata prevista una deroga fino a 15 mila euroalla limitazione dell’uso del contante limitatamente agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi effettuati da non residenti in Italia ma in un paese extra UE per cui non uno stato della UE nè dello spazio economico europeo per cui fuori anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Tuttavia per fruire della deroga sarà necessario al di sopra di tali importi e per evitare sanzioni l’invio telematico all’agenzia delle entrate della comunicazione con l’intenzione di incassare somme al di sopra oltre ad una serie di informazioni anagrafiche sul cliente come una copia del documento di da dove si evinca la cittadinanza, le somme incassate andranno depositate in banca entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto e si dovrà portare alla banca il documento di identità oltre la fattura emessa o lo scontrino fiscale. Se mi dovessi immaginare cosa potrà accadere a porto cervo nei mesi estivi c’è da ridere e le file agli sportelli della banca con i pacchi di soldi in mano saranno considerevoli. Una previsione del genere non può essere che il frutto di idee messe in atto da persone che non sono completamente a conoscenza di quello che accade nel paese.

Vi ricordo che  con il provvedimento 45160 del 23 marzo 2012 è stato reso disponibile il modello per tale comunicazione telematica sul sito dell’agenzia delle entrate.