Regime fiscale della caparra e dell’acconto
 

La caparra e l’acconto di prezzo che precedono il contratto definitivo concorrono entrambi alla determinazione della base imponibile Iva? Possono essere entrambi considerati come anticipo del prezzo pattuito?
S. PalloniLa caparra confirmatoria, disciplinata dall’articolo 1385 cc, comporta la consegna della somma di danaro, di una determinata quantità di cose fungibili, ovvero la promessa di versamento di una somma di danaro. A differenza dell'acconto, la caparra confirmatoria, non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito. Poiché riveste natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale, essa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti.
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, sulla stessa l'imposta è dovuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 della tariffa del Tur. Invece, nel caso in cui nel preliminare sia previsto il versamento di una somma, a titolo di acconto, se la compravendita è soggetta a imposta di registro, si applica l'imposta nella misura del 3%, per il combinato disposto degli articoli 9 e 10 della tariffa.
La nota a margine dell'articolo 10 della tariffa stabilisce “(...) che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6 (aliquota dello 0,50%); se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto (...) si applica il precedente articolo 9 (aliquota del 3%)”.
Al momento del perfezionamento del contratto definitivo, la caparra e l'acconto potranno essere imputati alla prestazione dovuta e, divenendo parte del corrispettivo pattuito, concorreranno a formare la base imponibile. In altri termini, con la stipula del contratto definitivo, la caparra muta la propria natura giuridica, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra conclusione del contratto e completa esecuzione del medesimo.
Il versamento dell'acconto-prezzo, rappresentando l'anticipazione del corrispettivo pattuito (ex articolo 6 del Dpr n. 633/1972), assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo per il cedente o il prestatore di emettere la relativa fattura con addebito dell'imposta. Si renderà, dunque, applicabile il criterio di alternatività Iva-registro previsto dall’articolo 40 del Tur e, pertanto, le disposizioni soggette a Iva non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa (cfr risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 197/2007).


risponde
Antonina Giordano

 pubblicato Venerdì 30 Novembre 2012