DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93 )

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006

 

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 Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica
 
  1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle   pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
e' rilasciato da un certificatore accreditato;
    b)  ovvero,  quando  l'autore   e'   identificato   dal   sistema
informatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della
carta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2,  nei  limiti
di quanto  stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi  della
normativa vigente e fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  64,
comma 3.
  2. Le istanze e  le  dichiarazioni  inviate  secondo  le  modalita'
previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle   istanze   e   alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa  apposta  in  presenza
del dipendente addetto al procedimento.
  3. Dalla data  di  cui  all'articolo  64,  comma  3,  non  e'  piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c).
  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono
valide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

 

          Nota all'art. 65:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come
          modificato dal presente decreto legislativo:
              "Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
          istanze).  1.  Tutte  1e  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica. (L)
              2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per via
          telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
          dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59. (L).".

 

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