DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI

 

N.

17/IRE

DEL

14/03/2013

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: POR MARCHE 2007-2013 – Sostegno alle PMI al fine di favorire i processi di aggregazione in filiere e le produzioni made in Italy - Codice 121.05.08 - Approvazione bando, modulistica e impegno risorse

 

34.  CRITERI PER L’INVIO TELEMATICO DEI DOCUMENTI DIGITALI

Invio telematico (tramite posta elettronica certificata)

Per l’invio telematico di qualsiasi istanza con valenza legale paragonabile a quella della raccomandata con ricevuta di ritorno alla P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi è necessario utilizzare la casella P.E.C. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei settori produttivi.

Tale casella di posta riceve e-mail provenienti esclusivamente da indirizzi PEC.

 

Le modalità di presentazione telematica sono quelle previste dalla normativa vigente in materia, così come specificato nel presente bando.

 

Presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica

Si ricorda che le istanze e le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del DPR 445/2000 “possono essere inviate anche per fax e via telematica”. Tali modalità di trasmissione, se la presentazione è conforme alla normativa vigente, hanno piena validità e non richiedono ulteriori invii di originali cartacei.

Nel caso di presentazione telematica utilizzando la casella di posta elettronica certificata della P.F. Innovazione Ricerca e Competitività dei settori produttivi, sopra indicata, in conformità al all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sono valide:

1) se sottoscritte con firma digitale;

2) se la copia dell’istanza o della dichiarazione cartacea recante la firma autografa con allegata la copia del documento d’identità del richiedente o dichiarante viene acquisita mediante scanner. In altre parole, se costituite da copie informatiche di documenti cartacei con firma autografa e scansione della carta d’identità;

3) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste “sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento” (art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Nel caso di presentazione telematica, le comunicazioni successive nel corso del procedimento fino all’emissione del provvedimento finale, ove previsto, saranno inviate all’indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di partecipazione se ritenuto, dal Responsabile del procedimento, tale mezzo adeguato alle comunicazioni o agli atti da recapitare.

Istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, così come previsto dall’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, “possono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.

Anche per l’invio telematico devono perciò essere accompagnate da copia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Nel caso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In questo caso l’interessato deve dichiararlo in calce alla fotocopia del documento (rif. DPR 445/2000, art.45, comma 3).

Se l’originale è cartaceo si procede all’acquisizione tramite scanner del documento sottoscritto e della carta di identità (entrambe le facciate) e si invia tramite posta elettronica certificata secondo le necessità ed il tipo di procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato 13, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite telefax.

Tale procedura è da utilizzarsi anche in caso di delega per la sottoscrizione digitale dei documenti (es. commercialista o professionista) che deve essere sempre accompagnata dalla copia immagine digitalizzata (acquisizione tramite scanner) della delega sottoscritta (allegato 16) e dalla carta identità del titolare dell’istanza o della dichiarazione da presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), redatto secondo lo schema allegato 13, attestante la veridicità e la conformità allo stato di fatto dell'attività e della struttura delle dichiarazioni rese in modalità telematica e che tutta la documentazione inviata in formato digitale sono conformi all’originale, la cui validità giuridica ed efficacia è equiparabile alla trasmissione di documenti ad una P.A tramite telefax.

A precisazione di quanto sopra si ricorda che se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta con firma digitale, così come previsto dalla normativa, non è richiesta la copia della carta di identità.

Il beneficiario ha l’obbligo di conservare tutti i documenti, in originale, relativi al progetto e inviati in formato digitale per tutto il periodo previsto dall’art. 90 Reg. CE 1083.

Formato dei documenti

I documenti elettronici da allegare digitalmente al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere obbligatoriamente presentati in uno dei seguenti formati:  formato PDF (Portable Document Format) o formato PDF/a (opzione del formato PDF per la conservazione documentale a lungo termine) sia per i documenti prodotti elettronicamente (documentazione ottenuta alla conclusione della modalità di compilazione telematica prevista dal sistema informatizzato Sigfrido, da strumenti di scrittura, disegno vettoriale o altro software) sia per i documenti cartacei digitalizzati (copia immagine del documento cartaceo acquisita elettronicamente tramite scanner) o prodotti elettronicamente in modalità immagine.